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GAZZETTA UFFICIALE
di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento
della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle opera-
zioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di poli-
zia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decre-
to fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.
Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e
conservazione dei verbali di intercettazione
Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le
annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, auto-
rizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni
o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini
di prova.
Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordi-
nanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei
difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo
che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registra-
zioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. A tal fine può procedere all’ascolto
delle conversazioni e comunicazioni.
I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmen-
te in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed
eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini prelimi-
nari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso con-
sentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversa-
zioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla
riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la
stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche acquisite. Per le operazioni di trascrizione e stampa si
osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Delle
trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.
Art. 4. Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico
Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti
mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile sol-
tanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine
indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che
rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al
comma 2.
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