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LEGISLAZIONE
Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI, IN ATTUAZIO-
NE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 84, LETTERE A), B), C), D) ED E) DELLA
LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 8 dell’11 gennaio 2018)
(ESTRATTO)
Art. 1. Modifiche al codice penale
Introduzione dell’art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).
Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qual-
siasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o regi-
strazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svol-
te in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro
anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in
via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o
giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile
a querela della persona offesa.
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comuni-
cazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione
Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e con-
versazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto,
neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data,
l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, infor-
mando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle
comunicazioni e conversazioni.
È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrile-
vanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle,
parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel
verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo
su cui la registrazione è intervenuta.
Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conver-
sazioni siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di
prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle
comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.
I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero immediatamente dopo
la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti
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