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LEGISLAZIONE



                                    Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216
                  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI, IN ATTUAZIO-
                  NE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 84, LETTERE A), B), C), D) ED E) DELLA
                  LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.
                            (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 8 dell’11 gennaio 2018)

                                                  (ESTRATTO)
                  Art. 1. Modifiche al codice penale


                  Introduzione  dell’art.  617-septies.  (Diffusione  di  riprese  e  registrazioni  fraudolente).
                  Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qual-
                  siasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o regi-
                  strazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svol-
                  te in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro
                  anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in
                  via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o
                  giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile
                  a querela della persona offesa.
                  Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comuni-
                  cazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione

                  Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e con-
                  versazioni  sono  comunque  intercettate,  il  loro  contenuto  non  può  essere  trascritto,
                  neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data,
                  l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
                  L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, infor-
                  mando  preventivamente  il  pubblico  ministero  con  annotazione  sui  contenuti  delle
                  comunicazioni e conversazioni.
                  È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrile-
                  vanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle,
                  parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel
                  verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo
                  su cui la registrazione è intervenuta.
                  Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conver-
                  sazioni siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di
                  prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle
                  comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.
                  I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero immediatamente dopo
                  la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti
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