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SISTEMA PENALE MILITARE, DIRITTI UMANI E FORZE ARMATE
allo scopo di adattarle ai principi costituzionali e di diritto internazionale .
(5)
Si decise, quindi, con la Legge n. 15/2002, di estendere la portata del cita-
to art. 165 aggiungendo un ulteriore comma, il terzo, contenente una disposi-
zione di carattere transitorio che così statuiva: “In attesa di una normativa che
disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si appli-
cano alle operazioni militari armate svolte all’estero dalle forze armate italiane”.
Come può notarsi, non vi è più alcun riferimento ai “corpi di spedizione” , che
è invece contenuto nell’art. 9.
Su tale già complesso assetto normativo è venuta ad inserirsi la Legge n.
145/2016 che, stabilizzando un principio che via via era andato a consolidarsi
negli ultimi anni, all’art. 19 prevede in via permanente l’applicazione del codice
di pace “al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al per-
sonale inviato in supporto alle medesime missioni”. Inoltre, nel definire il suo
ambito di applicazione, la medesima legge provvede a precisare all’art. 1, con
una formulazione molto complessa e articolata, non perfettamente sovrappo-
nibile a nessuna di quelle contenute nel codice di guerra, cosa debba intendersi
con l’espressione “missioni internazionali” .
(6)
In ogni caso, ricostruito in tal modo il contesto normativo, se per un verso
si può dire che non sussistono dubbi circa l’esclusione, in via ormai consolidata,
dell’applicabilità integrale del codice di guerra per qualsiasi tipo di missione
(5) - Si è trattato, però, di modifiche limitate e frammentarie, del tutto inidonee ad adattare un inte-
ro apparato normativo, pensato per una guerra di tipo tradizionale, alle concrete situazioni in
cui si muovono i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali. Basti pensare che quasi
tutte le disposizioni di carattere precettivo sono costruite utilizzando definizioni quali “guer-
ra”, “privati nemici”, “Stato nemico occupato”, “belligeranti”, che risultano affatto estranee
agli attuali scenari operativi.
(6) - Legge 21 luglio 2016, n. 145, art. 1: “Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono
comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordi-
namento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell’ambito
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui
l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le
operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell’Unione europea,
nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità
a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazio-
nale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale”.
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