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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  che particolari manifestazioni della dignità della persona .
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                       Quando la Corte àncora la decisione: “oltre che all’esigenza di tutela delle
                  persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina
                  inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumen-
                  tale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle
                  stesse”, fa una precisa scelta di campo, nel senso di ritenere che all’interno delle
                  Forze armate il rispetto della dignità umana, riconosciuto come radice dei diritti
                  della persona, deve essere salvaguardato come valore che trascende il livello pri-
                  vatistico  dei  rapporti  interpersonali  (a  cui  è  stato  relegato  nella  legislazione
                  comune dalla riforma adottata con il D.Lgs. n. 7/2016), per elevarsi ad elemen-
                  to  strutturale  dell’organizzazione  militare,  meritevole  di  specifica  rilevanza
                  penale, alla luce delle peculiari finalità di rango costituzionale perseguite.
                       L’affermazione della compatibilità costituzionale del reato militare di ingiuria,
                  anche al di là della riconducibilità dei fatti al servizio e alla disciplina, non solo, quin-
                  di, definisce i margini formali di legittimazione per il legislatore nello stabilire un
                  trattamento differenziato per i soggetti in armi, ma pone in evidenza che l’onore e
                  il decoro sono beni che nei rapporti tra militari assumono un rilievo ulteriore, che
                  li rende meritevoli di tutela penale. A ben vedere, si tratta di un totale ribaltamento
                  di prospettiva: la specialità della legislazione penale militare, spesso vista in modo cri-
                  tico come causa di separatezza e di compressione di diritti, diventa strumento perché
                  proprio i diritti, e quelli fondamentali in particolare, trovino piena realizzazione per
                  un verso nella esemplarità di un’organizzazione pienamente rispettosa della dignità
                  della persona e, per altro verso, nella compattezza ed efficienza di un apparato fedele
                  anche al proprio interno al senso della mission che la Costituzione gli affida.
                       Anche i tipici reati contro il servizio e la disciplina - la cui concreta carica
                  di offensività pare essere percepita in misura sempre più affievolita - se visti
                  nella loro funzione portante di un assetto organizzativo orientato verso la tutela
                  di diritti fondamentali, assumono una coerente e comprensibile collocazione
                  nel panorama delle condotte penalmente rilevanti.

                  (4) - Questo, infatti, è un concetto che trova riscontro non solo nella giurisprudenza, che lo usa
                      spesso per valutare la portata ingiuriosa delle espressioni o degli atti rivolti contro la persona
                      offesa, ma anche nella testuale formulazione della parte precettiva dei reati di insubordinazio-
                      ne e abuso di autorità mediante ingiuria, i quali utilizzano, tra gli altri, proprio il termine “digni-
                      tà” per descrivere il bene giuridico protetto.

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