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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                       Una menzione particolare meritano, poi, le problematiche che emergono
                  in ordine alla normativa applicabile per le missioni fuori area, con specifico rife-
                  rimento al trattamento dei possibili casi di violazione delle norme di diritto
                  umanitario.
                       Il sovrapporsi nel tempo di disposizioni non adeguatamente coordinate
                  tra di loro determina, infatti, incertezze interpretative, con conseguenti negative
                  ricadute soprattutto nella fase delle indagini, durante le quali, ancora una volta,
                  si verificano problemi per la qualificazione giuridica del fatto e per la conse-
                  guente individuazione della competenza giurisdizionale.
                       La materia in tempi più o meno recenti è stata affrontata da tre provvedi-
                  menti normativi: la Legge 31 gennaio 2002, n. 6, la Legge 27 febbraio 2002, n.
                  15 - entrambe intervenute a modificare norme del codice di guerra - e la Legge
                  21  luglio  2016,  n.  145,  recante  “Disposizioni  concernenti  la  partecipazione
                  dell’Italia alle missioni internazionali”.
                       Il primo aspetto di criticità è rappresentato dalla non omogenea formula-
                  zione  dei  testi  normativi  nell’individuare  i  casi  di  applicazione  del  codice  di
                  guerra o di parti di esso.
                       Infatti, l’art. 2, lett. a) della Legge n. 6/2002, nel sostituire integralmente
                  il vigente art. 9 del c.p.m.g., dispone in via generale l’applicazione di detto codi-
                  ce, ancorché in tempo di pace, ai “corpi di spedizioni all’estero per operazioni
                  militari armate”.
                       La medesima legge, all’art. 2, lett. d), sostitutivo dell’art. 165 del c.p.m.p.,
                  prevede che le disposizioni del Titolo IV del medesimo codice, riguardanti i
                  reati contro le leggi e gli usi della guerra (in sostanza il diritto umanitario), tro-
                  vano applicazione, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra,
                  in ogni caso di “conflitto armato”; la norma, inoltre, precisa che “per conflitto
                  armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente
                  organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un’altra per lo svolgimento
                  di operazioni belliche”.
                       Pochi giorni dopo l’approvazione di tale disposizione, ci si rese probabil-
                  mente conto della possibilità che in svariati casi non avrebbero comunque tro-
                  vato spazio applicativo le importanti disposizioni di diritto umanitario contenu-
                  te nel Titolo IV del codice, su alcune delle quali la stessa legge era intervenuta


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