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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Una menzione particolare meritano, poi, le problematiche che emergono
in ordine alla normativa applicabile per le missioni fuori area, con specifico rife-
rimento al trattamento dei possibili casi di violazione delle norme di diritto
umanitario.
Il sovrapporsi nel tempo di disposizioni non adeguatamente coordinate
tra di loro determina, infatti, incertezze interpretative, con conseguenti negative
ricadute soprattutto nella fase delle indagini, durante le quali, ancora una volta,
si verificano problemi per la qualificazione giuridica del fatto e per la conse-
guente individuazione della competenza giurisdizionale.
La materia in tempi più o meno recenti è stata affrontata da tre provvedi-
menti normativi: la Legge 31 gennaio 2002, n. 6, la Legge 27 febbraio 2002, n.
15 - entrambe intervenute a modificare norme del codice di guerra - e la Legge
21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali”.
Il primo aspetto di criticità è rappresentato dalla non omogenea formula-
zione dei testi normativi nell’individuare i casi di applicazione del codice di
guerra o di parti di esso.
Infatti, l’art. 2, lett. a) della Legge n. 6/2002, nel sostituire integralmente
il vigente art. 9 del c.p.m.g., dispone in via generale l’applicazione di detto codi-
ce, ancorché in tempo di pace, ai “corpi di spedizioni all’estero per operazioni
militari armate”.
La medesima legge, all’art. 2, lett. d), sostitutivo dell’art. 165 del c.p.m.p.,
prevede che le disposizioni del Titolo IV del medesimo codice, riguardanti i
reati contro le leggi e gli usi della guerra (in sostanza il diritto umanitario), tro-
vano applicazione, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra,
in ogni caso di “conflitto armato”; la norma, inoltre, precisa che “per conflitto
armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente
organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un’altra per lo svolgimento
di operazioni belliche”.
Pochi giorni dopo l’approvazione di tale disposizione, ci si rese probabil-
mente conto della possibilità che in svariati casi non avrebbero comunque tro-
vato spazio applicativo le importanti disposizioni di diritto umanitario contenu-
te nel Titolo IV del codice, su alcune delle quali la stessa legge era intervenuta
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