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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  militare all’estero, per altro verso sono da registrare significative divergenze in
                  ordine alla portata dell’art. 165 c.p.m.g. e, quindi, al raggio di operatività delle
                  disposizioni in materia di diritto umanitario contenute nel titolo IV.
                       La causa di tali contrasti, oltre alle disomogeneità definitorie già evidenzia-
                  te, è rappresentata dalla natura transitoria della norma e dalla possibilità o meno
                  di attribuire alla Legge 145/2016 il carattere di “disciplina organica della mate-
                  ria”. Si tratta di un passaggio non trascurabile, perché se tale ultimo quesito
                  dovesse risolversi per l’affermativa , l’art. 165 c.p.m.g. avrebbe perso ogni effi-
                                                    (7)
                  cacia, essendo sopravvenuta la condizione risolutiva della sua operatività.
                       Va ancora rilevato, sempre come causa di incertezza ermeneutica, che la
                  Legge n. 15/2002 pareva avere come obiettivo quello di assicurare che, in caso
                  di opzione legislativa in favore del codice di pace, non rimanessero inoperanti,
                  insieme alle altre disposizioni del codice di guerra, anche quelle riguardanti il
                  diritto umanitario. Tuttavia il raggiungimento di un tale obiettivo sembrerebbe
                  precluso per effetto della Legge 145/2016 la quale, nel momento in cui indivi-
                  dua come normativa applicabile in via permanente alle missioni all’estero il solo
                  codice di pace, di fatto esclude senza eccezione alcuna tutte le disposizioni con-
                  tenute nel codice di guerra, tra cui vi è anche l’art. 165, mettendo in crisi anche
                  il senso della disposizione di cui all’art. 20 del codice di pace, secondo cui “la
                  legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello
                  stato di pace”.
                       Ci troviamo di fronte, in buona sostanza, ad una sorta di corto circuito
                  normativo, in cui l’interprete può privilegiare in modo altrettanto credibile e
                  convincente  il  dato  sostanziale,  rappresentato  dalla  opportunità  di  ritenere
                  applicabili, pur con tutte le loro incongruenze, le norme del Titolo IV del codi-
                  ce di guerra per effetto dell’art. 165 , ovvero può dare prevalenza al profilo for-
                                                    (8)
                  male legato alla lettera della Legge 145/2016, che impone l’applicazione del
                  solo codice di pace.

                  (7) - La dottrina, peraltro, è apertamente schierata in senso diverso, ritenendo che né le leggi del 2002,
                      né quella del 2016 posseggano i requisiti di una “disciplina organica della materia” (per tutti v. S.
                      RIONDATO, Missioni militari internazionali italiane c.d. di pace all’estero. Novità giuspenalistiche nella legge
                      di riforma 21 luglio 2016, n. 145, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, fascicolo n. 5/2017).
                  (8) - In tale ottica, la norma è considerata di natura speciale rispetto alle disposizioni di cui alla L.
                      145/2016.

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