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GAZZETTA UFFICIALE



               I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed effi-
               cacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzio-
               ne delle operazioni autorizzate.
               Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore
               del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati
               i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di acces-
               so  all’archivio  riservato  delle  intercettazioni,  a  tutela  della  riservatezza  degli  atti  ivi
               custoditi.

               Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

               Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi
               o maggiori oneri per la finanza pubblica.
               Art. 9. Disposizione transitoria


               Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercetta-
               zione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno suc-
               cessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
               La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia decorsi dodi-
               ci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



































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