Page 215 - Rassegna 2018-1_2
P. 215
GAZZETTA UFFICIALE
misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e
lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all’arti-
colo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le
disposizioni dei regolamenti di cui all’articolo 26.
Art. 4. Criteri di scelta delle misure di protezione
1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso,
secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed eco-
nomica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna
perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali
dettate dalla necessità di salvaguardare l’incolumità personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prose-
cuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, del-
l’uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezio-
nalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto
alla gravità e all’attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le pre-
cedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti
autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un’esistenza
dignitosa.
Art. 5. Misure di tutela
1. Al fine di assicurare l’incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicu-
rezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e
l’attualità del pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immo-
bili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
c) l’adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in
comuni diversi da quello di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio
informatico;
f) l’utilizzazione di documenti di copertura;
g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
119, autorizzato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente neces-
saria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
213

