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GAZZETTA UFFICIALE



               misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e
               lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all’arti-
               colo 26.
               2. Per  i  minori  compresi  nelle  speciali  misure  di  protezione  si  applicano,  altresì,  le
               disposizioni dei regolamenti di cui all’articolo 26.
               Art. 4. Criteri di scelta delle misure di protezione


               1. Le  speciali  misure  di  protezione  da  applicare  sono  individuate,  caso  per  caso,
               secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed eco-
               nomica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna
               perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali
               dettate dalla necessità di salvaguardare l’incolumità personale.
               2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prose-
               cuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, del-
               l’uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezio-
               nalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto
               alla gravità e all’attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le pre-
               cedenti  condizioni  di  vita,  tenuto  conto  delle  valutazioni  espresse  dalle  competenti
               autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
               3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un’esistenza
               dignitosa.

               Art. 5. Misure di tutela


               1. Al fine di assicurare l’incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicu-
               rezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e
               l’attualità del pericolo, possono prevedere:
               a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
               b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immo-
               bili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
               c) l’adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in
               comuni diversi da quello di residenza;
               d) il trasferimento in luoghi protetti;
               e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio
               informatico;
               f) l’utilizzazione di documenti di copertura;
               g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
               119, autorizzato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
               giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
               h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente neces-
               saria,  nel  rispetto  delle  direttive  generali  impartite  dal  Capo  della  polizia  -  Direttore
               generale della pubblica sicurezza.


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