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GAZZETTA UFFICIALE
slazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui
all’articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza
resa in ragione della quale è stata disposta l’applicazione delle speciali misure di pro-
tezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa,
procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla ces-
sazione dell’attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località
di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo,
ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pub-
blica sicurezza del Ministero dell’interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al
testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei
danni. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga all’articolo 2,
commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) l’acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in
denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giu-
stizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo tra-
sferimento in un’altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.
Art. 7. Misure di reinserimento sociale e lavorativo
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l’immediato reinseri-
mento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:
a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni
o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non
possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto pre-
visto dai regolamenti di cui all’articolo 26;
b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località
protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona
umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;
c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamen-
te subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali
misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all’articolo 26. Sono
applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confi-
scate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159;
d) l’eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata;
e) l’accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale,
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno e gli istituti di credito;
f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione
e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti
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