Page 220 - Rassegna 2018-1_2
P. 220

LEGISLAZIONE



                  Capo III - Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure
                  di protezione

                  Art. 10. Rinvio

                  1. Per la proposta, i relativi pareri, l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca
                  delle speciali misure di protezione, per l’attuazione dei programmi di protezione e per
                  quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compa-
                  tibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15
                  gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
                  2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli
                  articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria,
                  fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai
                  sensi dell’articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi
                  dell’articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifica-
                  zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del
                  Ministro dell’interno 18 dicembre 2014, n. 204.
                  Art. 11. Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione


                  1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l’autorità proponente
                  indica, oltre quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
                  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti
                  attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.
                  2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione
                  centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis, 3-ter
                  e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e anti-
                  terrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al pre-
                  fetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazio-
                  ni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo
                  2, comma 1, lettera e), della presente legge.
                  3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in con-
                  dizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i mino-
                  renni  territorialmente  competente  per  l’adozione  di  eventuali  determinazioni  di  sua
                  competenza.


                  Art. 12. Piano provvisorio per la protezione
                  1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità,
                  senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano
                  provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di
                  protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
                  2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia indi-
                  viduato secondo quanto previsto all’articolo 16.

                  218
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225