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LEGISLAZIONE
Capo III - Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure
di protezione
Art. 10. Rinvio
1. Per la proposta, i relativi pareri, l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca
delle speciali misure di protezione, per l’attuazione dei programmi di protezione e per
quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compa-
tibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli
articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria,
fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai
sensi dell’articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi
dell’articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’interno 18 dicembre 2014, n. 204.
Art. 11. Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione
1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l’autorità proponente
indica, oltre quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti
attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione
centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e anti-
terrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al pre-
fetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazio-
ni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo
2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in con-
dizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i mino-
renni territorialmente competente per l’adozione di eventuali determinazioni di sua
competenza.
Art. 12. Piano provvisorio per la protezione
1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità,
senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano
provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di
protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia indi-
viduato secondo quanto previsto all’articolo 16.
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