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GAZZETTA UFFICIALE
dell’eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di
cui all’articolo 26;
i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento socia-
le e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.
Art. 8. Durata delle speciali misure di protezione
1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle
speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche
sull’attualità e gravità del pericolo e sull’idoneità delle misure adottate. La commissione
centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le
speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quan-
do ne faccia motivata richiesta l’autorità che ha formulato la proposta.
2. Le misure di tutela di cui all’articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del peri-
colo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso
in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri
protetti non abbiano riacquistato l’autonomia lavorativa o il godimento di un reddito pro-
prio, si procede ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).
Art. 9. Composizione della commissione centrale e della segreteria
1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l’inter-
no, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzio-
nari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall’avvocato
dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche espe-
rienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze
della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di
investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità
organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a
seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente.
La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimis-
sioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento
dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segre-
teria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita
la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti, che si esprimono entro trenta giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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