Page 223 - Rassegna 2018-1_2
P. 223
GAZZETTA UFFICIALE
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali
applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione,
nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testi-
mone di giustizia e degli altri protetti;
c) informare periodicamente la commissione centrale sull’andamento del programma
di protezione, sull’eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell’in-
teressato, nonché sulla condotta e sull’osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni
aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del
testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa
delle dichiarazioni rese o dell’applicazione del programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e
lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella con-
creta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale del-
l’utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g);
g) collaborare tempestivamente per assicurare l’esercizio di diritti che potrebbero subi-
re limitazione dall’applicazione delle speciali misure di protezione.
3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia
e agli altri protetti.
4. L’assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e,
comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria auto-
nomia economica.
Art. 17. Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti
1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell’esecuzione del piano provvi-
sorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di pro-
tezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attra-
verso l’audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.
Art. 18. Misure urgenti
1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di
attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non
interviene, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 13, comma 1, sesto e settimo
periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all’articolo 26 della presente legge.
2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il
seguente: «Allo scopo, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del
Servizio centrale di protezione».
221

