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GAZZETTA UFFICIALE



               2. Il referente deve:
               a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali
               applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione,
               nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
               b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testi-
               mone di giustizia e degli altri protetti;
               c) informare periodicamente la commissione centrale sull’andamento del programma
               di protezione, sull’eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell’in-
               teressato, nonché sulla condotta e sull’osservanza degli impegni assunti;
               d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni
               aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del
               testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa
               delle dichiarazioni rese o dell’applicazione del programma di protezione;
               e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e
               lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
               f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella con-
               creta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale del-
               l’utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g);
               g) collaborare tempestivamente per assicurare l’esercizio di diritti che potrebbero subi-
               re limitazione dall’applicazione delle speciali misure di protezione.
               3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia
               e agli altri protetti.
               4. L’assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e,
               comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria auto-
               nomia economica.
               Art. 17. Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti


               1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell’esecuzione del piano provvi-
               sorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di pro-
               tezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attra-
               verso l’audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

               Art. 18. Misure urgenti

               1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di
               attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non
               interviene, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 13, comma 1, sesto e settimo
               periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
               legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all’articolo 26 della presente legge.
               2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio
               1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il
               seguente:  «Allo  scopo,  l’autorità  provinciale  di  pubblica  sicurezza  può  avvalersi  del
               Servizio centrale di protezione».

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