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LEGISLAZIONE



                  Art. 19. Interventi finanziari
                  1. Al comma 4 dell’articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
                  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
                  «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità
                  dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

                  Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

                  Art. 20. Abrogazione

                  1. Il comma 3 dell’articolo 12 e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
                  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.
                  Art. 21. Modifica all’articolo 392 del codice di procedura penale


                  1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 392 del codice di procedura penale sono
                  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all’esame dei testimoni di giustizia».

                  Art. 22. Aggravanti per il reato di calunnia

                  1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono
                  aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo
                  di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste
                  dalla presente legge. L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato
                  conseguito.

                  Art. 23. Norme transitorie

                  1. E’ testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di
                  entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di
                  protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
                  con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
                  Art. 24. Modifica all’articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura
                  penale

                  1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 147-bis delle norme di attuazione, di
                  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
                  28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:
                  «a-bis)  quando  l’esame  o  altro  atto  istruttorio  è  disposto  nei  confronti  di  persone
                  ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni
                  di giustizia».



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