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LEGISLAZIONE
Art. 19. Interventi finanziari
1. Al comma 4 dell’articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità
dei pagamenti e di fatturazione elettronica».
Capo IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 20. Abrogazione
1. Il comma 3 dell’articolo 12 e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.
Art. 21. Modifica all’articolo 392 del codice di procedura penale
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 392 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all’esame dei testimoni di giustizia».
Art. 22. Aggravanti per il reato di calunnia
1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono
aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo
di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste
dalla presente legge. L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato
conseguito.
Art. 23. Norme transitorie
1. E’ testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di
entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di
protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Art. 24. Modifica all’articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura
penale
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:
«a-bis) quando l’esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone
ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni
di giustizia».
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