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LEGISLAZIONE
acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell’autorità giudiziaria qua-
lora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne
ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. Ogni sei mesi dall’inizio dell’applicazione del programma definitivo, la commissione
centrale procede alla sua verifica.
5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull’applicabi-
lità delle disposizioni dell’articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato, da ultimo, dall’articolo 24 della presente legge.
Art. 14. Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela
1. All’attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e
del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede
il Servizio centrale di protezione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Nell’ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14,
comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all’articolo 16 della presente legge.
Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra
i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell’attuazione degli altri tipi di speciali
misure di tutela, indicate nell’articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del
luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordi-
nari autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicu-
rezza, a norma dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.
2. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15. Norma in materia di collaboratori di giustizia
1. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in
materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Art. 16. Referente del testimone di giustizia
1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di
avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che manten-
ga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle
misure speciali.
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