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LEGISLAZIONE



                  hanno perso l’occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro
                  dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esi-
                  genze di sicurezza connesse all’applicazione della misura del trasferimento in un luogo
                  protetto;
                  g) la capitalizzazione del costo dell’assegno periodico di cui all’articolo 6, comma 1, let-
                  tera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non
                  abbiano riacquistato l’autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equi-
                  valenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di
                  cui all’articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine
                  di realizzare l’autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La
                  capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinseri-
                  mento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni
                  contingenti  di  mercato,  alle  capacità  del  singolo  e  alla  situazione  di  pericolo,  con
                  un’erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La
                  capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado
                  di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di eroga-
                  zioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
                  h) l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora
                  non abbia altrimenti riacquistato l’autonomia economica, a un programma di assun-
                  zione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al
                  titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il
                  possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nomi-
                  nativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto
                  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e
                  nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese
                  conseguite tra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si
                  applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza
                  previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di
                  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalità  organizzata.  Al  programma  di  assunzione
                  possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale pro-
                  gramma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge
                  15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
                  ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001,
                  n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione
                  deliberati dalla commissione centrale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 8
                  del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di
                  cui all’articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli
                  ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a
                  carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l’assunzione esclu-
                  sivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, che non abbia eserci-
                  tato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di
                  garantire  la  sicurezza  dei  testimoni  di  giustizia  e  la  loro  formazione  propedeutica
                  all’assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione
                  alla qualità e all’entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità

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