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LEGISLAZIONE
hanno perso l’occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro
dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esi-
genze di sicurezza connesse all’applicazione della misura del trasferimento in un luogo
protetto;
g) la capitalizzazione del costo dell’assegno periodico di cui all’articolo 6, comma 1, let-
tera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non
abbiano riacquistato l’autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equi-
valenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di
cui all’articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine
di realizzare l’autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La
capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinseri-
mento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni
contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con
un’erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La
capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado
di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di eroga-
zioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
h) l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora
non abbia altrimenti riacquistato l’autonomia economica, a un programma di assun-
zione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al
titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il
possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nomi-
nativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese
conseguite tra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si
applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza
previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione
possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale pro-
gramma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001,
n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione
deliberati dalla commissione centrale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 8
del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di
cui all’articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli
ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a
carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l’assunzione esclu-
sivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, che non abbia eserci-
tato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di
garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica
all’assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione
alla qualità e all’entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità
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