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GAZZETTA UFFICIALE



               -  che i procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi antecedentemente al pas-
                  saggio nell’Arma dal personale appartenente al disciolto Corpo, se non sospesi,
                  siano proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all’art. 148 del d.P.R. n. 3 del
                  1957  (costituita  all’inizio  di  ogni  biennio  presso  ciascun  Ministero),  mentre,  se
                  sospesi, siano ripresi, istruiti a norma del COM e definiti all’esito del procedimento
                  penale;
               h. stabilisce che i procedimenti per l’attribuzione delle ricompense, non conclusi prima
               dell’assorbimento del Corpo, siano definiti secondo le disposizioni in vigore per l’Arma
               (art.9, comma 1, lettera a)), atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati
               alla valutazione e alla concessione delle stesse;
               i. estende alle prossime elezioni della Rappresentanza militare le norme concernenti le
               elezioni dei rappresentanti del personale transitato dal CFS (art.9, comma 1, lettera b));
               j. dispone che, ai fini della concessione della “croce per anzianità di servizio”, il servizio
               prestato nel CFS dal personale transitato nell’Arma dei carabinieri o nella Guardia di
               finanza, sia considerato servizio militare (art. 9, comma 1, lettera b)).













































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