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GAZZETTA UFFICIALE
- che i procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi antecedentemente al pas-
saggio nell’Arma dal personale appartenente al disciolto Corpo, se non sospesi,
siano proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all’art. 148 del d.P.R. n. 3 del
1957 (costituita all’inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero), mentre, se
sospesi, siano ripresi, istruiti a norma del COM e definiti all’esito del procedimento
penale;
h. stabilisce che i procedimenti per l’attribuzione delle ricompense, non conclusi prima
dell’assorbimento del Corpo, siano definiti secondo le disposizioni in vigore per l’Arma
(art.9, comma 1, lettera a)), atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati
alla valutazione e alla concessione delle stesse;
i. estende alle prossime elezioni della Rappresentanza militare le norme concernenti le
elezioni dei rappresentanti del personale transitato dal CFS (art.9, comma 1, lettera b));
j. dispone che, ai fini della concessione della “croce per anzianità di servizio”, il servizio
prestato nel CFS dal personale transitato nell’Arma dei carabinieri o nella Guardia di
finanza, sia considerato servizio militare (art. 9, comma 1, lettera b)).
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