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LEGISLAZIONE
I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su disposi-
tivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da
quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indi-
spensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari
all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati
acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.
Art. 5. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale
Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti
mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il ver-
bale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni
o conversazioni.
Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispo-
sitivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requi-
siti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie infor-
mazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di tra-
smissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il
trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare
l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.
Al termine delle operazioni si provvede alla disattivazione del captatore con modalità
tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si dà atto nel verbale.
Art. 6. Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercet-
tazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei proce-
dimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
L’articolo prevede l’estensione alle indagini su gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, della disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali
vigenti per i delitti di criminalità organizzata.
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora non può esse-
re eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico
portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Art. 7. Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captato-
re informatico e per l’accesso all’archivio informatico
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi
informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di cap-
tatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
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