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LEGISLAZIONE



                  I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su disposi-
                  tivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da
                  quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indi-
                  spensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
                  Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari
                  all’inserimento  del  captatore  informatico  sul  dispositivo  elettronico  portatile  e  i  dati
                  acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.


                  Art. 5. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
                  procedura penale

                  Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti
                  mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il ver-
                  bale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni
                  o conversazioni.
                  Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispo-
                  sitivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requi-
                  siti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
                  Le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie infor-
                  mazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di tra-
                  smissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il
                  trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare
                  l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.
                  Al termine delle operazioni si provvede alla disattivazione del captatore con modalità
                  tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si dà atto nel verbale.
                  Art. 6. Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercet-
                  tazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei proce-
                  dimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
                  L’articolo prevede l’estensione alle indagini su gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la
                  pubblica amministrazione, della disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali
                  vigenti per i delitti di criminalità organizzata.
                  L’intercettazione di comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora non può esse-
                  re eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico
                  portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

                  Art. 7. Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captato-
                  re informatico e per l’accesso all’archivio informatico


                  Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di
                  entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi
                  informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di cap-
                  tatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

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