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LEGISLAZIONE
2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella partecipazione agli
organismi internazionali in tema di lotta agli incendi boschivi.
3. In prima applicazione, nelle direzioni regionali Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana, all’ufficio servizio AIB è assegnato un dirigen-
te AIB.
4. Con decreti del Ministro dell’interno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del decre-
to legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le rela-
tive declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e 8, e si provvede, altresì,
alla graduazione dei medesimi incarichi di funzione, ai sensi dell’art. 77 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale adottate dal presente decreto sono disposte ai sensi
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento provvede agli adempi-
menti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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