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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               Comunque, i punti di contatto della rete europea in Italia e i corrispondenti
               nazionali di Eurojust (entrambi presso le Procure Generali competenti territo-
               rialmente) potranno essere disupporto.
                    L’assistenza di Eurojust, nell’ambito dei reati di competenza, è certamente
               da riconoscersi in virtù dell’art. 3 della sua decisione istitutiva, che prevede un
               possibile intervento dell’organismo per agevolare l’esecuzione degli strumenti
               di cooperazione giudiziaria penale, anche quando sono basati sul principio del
               mutuo riconoscimento.
                    Nella pratica si può prevedere, tenuto conto della tecnica normativa usata
               dal legislatore europeo nella Direttiva n. 41, basata spesso su clausole generali,
               che molteplici potranno essere i momenti di dialogo tra autorità emittente ed
               autorità destinataria dell’OIE.
                    Rispetto a queste “finestre di consultazione”, il Desk italiano di Eurojust
               potrà svolgere la sua consueta attività di mediazione giuridica e di facilitazione.
               Ad esempio, per agevolare la soluzione di problematiche attinenti:
                    - l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’OIE e con riguar-
               do al principio di proporzione;
                    - la  proposta  dell’autorità  di  esecuzione  per  il  ricorso  ad  un  mezzo  di
               ricerca della prova meno intrusivo;
                    - la partecipazione alla fase esecutiva;
                    - le modalità di esecuzione e il trasferimentodelle prove;
                    - il rinvio del riconoscimento o dell’esecuzione, specie qualora l’autorità
               destinataria ritenga che l’esecuzione dell’ordine possa esse di pregiudizio a inda-
               gini in corso;
                    - l’esecuzione di specifici atti di indagine (artt. 16-26);


               h. Chi sostiene le spese per l’esecuzione di un OIE?


                    In linea di massima le spese sono sostenute dallo Stato di esecuzione (cfr.
               art. 15 del Decreto). Possono essere condivise con lo Stato di emissione quando
               si tratti di spese di rilevante entità (art. 15 e 33). Ulteriori specificazioni sono
               previste in tema di trasferimento temporaneo (art. 17, 37 e 38) ed intercettazio-
               ni (art. 23 e 43).

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