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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
dinamento interno: al fine di non sottrarre del tutto a qualsivoglia controllo di
legittimità gli atti esecutivi si è ritenuto necessario prevedere che, ove l’atto non
sia altrimenti impugnabile contro lo stesso può essere proposta opposizione
davanti al giudice. Le ragioni di merito dell’OIE possono essere contestate sol-
tanto davanti all’autorità di emissione (vale a dire, come recita la direttiva,
«mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione»). L’ordinamento inter-
no non contempla mezzi di impugnazione diretta degli atti di indagine. Le que-
stioni afferenti alle nullità e inutilizzabilità attengono al merito dell’atto assunto
e come tali vanno fatte valere con i mezzi predisposti nell’ordinamento dello
Stato di emissione.
f. A quali autorità nazionali va comunicato l’ordine di indagine europeo?
La comunicazione dell’OIE va data anche alla Direzione Nazionale
stenza giudiziaria all’estero per l’esecuzione di un sequestro probatorio, secondo il vecchio
modello rogatoriale, postulava comunque un provvedimento implicito dell’autorità locale.
Con lo schema di decreto in esame, in contrario, il provvedimento di sequestro si individua
nello stesso ordine di indagine. In ogni caso, quando l’impugnazione è stata esperita con suc-
cesso, l’autorità giudiziaria è tenuta a portare a conoscenza di ciò l’autorità di emissione,
affinché questa ne tenga conto nelle proprie valutazioni. L’art. 14, che attua senza particolari
varianti l’art. 15 direttiva, autorizza l’autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l’ese-
cuzione dell’OEI quando l’uno o l’altra possono interferire con lo svolgimento di un proce-
dimento penale interno. Questa salvaguardia della priorità delle esigenze giudiziarie interne -
già ben nota alla tradizionale assistenza giudiziaria - è qui prevista sotto due specie, vale a
dire: a) se l’esecuzione dell’OEI può pregiudicare un’indagine o un procedimento penale in
corso nello Stato; b) se gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono utilizzati nell’ambito
di un procedimento penale, fino a quando non siano più necessari a tale scopo. La decisione
di rinvio - che indica i motivi e, possibilmente, la durata del rinvio - va portata a conoscenza
dell’autorità di emissione. Il tempo indicato in direttiva come “ragionevole” è collegato nello
schema di decreto alle necessità della durata dell’indagine preliminare, nei limiti ragionevol-
mente della “riservatezza”. L’avvenuta discovery, anche anteriore all’avviso di chiusura delle
indagini, dovrebbe adeguatamente guidare l’operatore interno a questi fini. Utile in questo
senso è lo scambio di informazioni a livello investigativo; in ogni caso, cessato il motivo del
rinvio, l’autorità giudiziaria deve disporre l’esecuzione dell’OEI, informandone ancora l’au-
torità di emissione. Non è stata data autonoma attuazione dell’art. 16 della direttiva in quanto
ricognitivo degli obblighi di informazione dell’autorità giudiziaria nei confronti dell’autorità
di emissione e disciplinati separatamente laddove previsti per singole attività. Analogamente
con riguardo alla “riservatezza” valgono evidentemente le norme poste a tutela del segreto
investigativo contemplate dal codice di procedura penale (art. 329 c.p.p.).
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