Page 96 - Rassegna 2017-4_4
P. 96

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               dinamento interno: al fine di non sottrarre del tutto a qualsivoglia controllo di
               legittimità gli atti esecutivi si è ritenuto necessario prevedere che, ove l’atto non
               sia altrimenti impugnabile contro lo stesso può essere proposta opposizione
               davanti al giudice. Le ragioni di merito dell’OIE possono essere contestate sol-
               tanto  davanti  all’autorità  di  emissione  (vale  a  dire,  come  recita  la  direttiva,
               «mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione»). L’ordinamento inter-
               no non contempla mezzi di impugnazione diretta degli atti di indagine. Le que-
               stioni afferenti alle nullità e inutilizzabilità attengono al merito dell’atto assunto
               e come tali vanno fatte valere con i mezzi predisposti nell’ordinamento dello
               Stato di emissione.


               f. A quali autorità nazionali va comunicato l’ordine di indagine europeo?


                    La  comunicazione  dell’OIE  va  data  anche  alla  Direzione  Nazionale
                    stenza giudiziaria all’estero per l’esecuzione di un sequestro probatorio, secondo il vecchio
                    modello rogatoriale, postulava comunque un provvedimento implicito dell’autorità locale.
                    Con lo schema di decreto in esame, in contrario, il provvedimento di sequestro si individua
                    nello stesso ordine di indagine. In ogni caso, quando l’impugnazione è stata esperita con suc-
                    cesso, l’autorità giudiziaria è tenuta a portare a conoscenza di ciò l’autorità di emissione,
                    affinché questa ne tenga conto nelle proprie valutazioni. L’art. 14, che attua senza particolari
                    varianti l’art. 15 direttiva, autorizza l’autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l’ese-
                    cuzione dell’OEI quando l’uno o l’altra possono interferire con lo svolgimento di un proce-
                    dimento penale interno. Questa salvaguardia della priorità delle esigenze giudiziarie interne -
                    già ben nota alla tradizionale assistenza giudiziaria - è qui prevista sotto due specie, vale a
                    dire: a) se l’esecuzione dell’OEI può pregiudicare un’indagine o un procedimento penale in
                    corso nello Stato; b) se gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono utilizzati nell’ambito
                    di un procedimento penale, fino a quando non siano più necessari a tale scopo. La decisione
                    di rinvio - che indica i motivi e, possibilmente, la durata del rinvio - va portata a conoscenza
                    dell’autorità di emissione. Il tempo indicato in direttiva come “ragionevole” è collegato nello
                    schema di decreto alle necessità della durata dell’indagine preliminare, nei limiti ragionevol-
                    mente della “riservatezza”. L’avvenuta discovery, anche anteriore all’avviso di chiusura delle
                    indagini, dovrebbe adeguatamente guidare l’operatore interno a questi fini. Utile in questo
                    senso è lo scambio di informazioni a livello investigativo; in ogni caso, cessato il motivo del
                    rinvio, l’autorità giudiziaria deve disporre l’esecuzione dell’OEI, informandone ancora l’au-
                    torità di emissione. Non è stata data autonoma attuazione dell’art. 16 della direttiva in quanto
                    ricognitivo degli obblighi di informazione dell’autorità giudiziaria nei confronti dell’autorità
                    di emissione e disciplinati separatamente laddove previsti per singole attività. Analogamente
                    con riguardo alla “riservatezza” valgono evidentemente le norme poste a tutela del segreto
                     investigativo contemplate dal codice di procedura penale (art. 329 c.p.p.).

               94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101