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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
cedimento nel quale l’attività compiuta verrà utilizzata, si è scelto, nell’ambito
delle possibilità offerte dalla Direttiva, di consentire l’impugnabilità della deci-
sione dell’autorità giudiziaria circa il riconoscimento e l’esecuzione in particola-
re prevedendo la possibilità - ove il diritto interno non contempli altri specifici
mezzi - di promuovere opposizione davanti al giudice. Si tratta di una grande
novità rispetto al sistema preesistente fondato sulle rogatorie.
b. Come si redige un ordine di indagine europeo?
La Direttiva n. 41 ha espressamente previsto l’adozione di una modulistica
comune, per evidenti ragioni di omogeneizzazione che richiedono comuni stan-
dard legali e formali. La suddetta modulistica è stata allegata anche al D. L.vo
108/17. Il modulo A riguarda la redazione dell’OIE e, dovendo essere onni-
comprensivo, è piuttosto lungo (dieci pagine in Gazzetta Ufficiale). In attesa di
un auspicabile modello in Word elaborato dal Ministero della Giustizia, il sug-
gerimento è il seguente: conviene convertire il modello allegato da PDF in
WORD. Una volta riempito il modello, si ritiene che possano essere eliminate
le parti non necessarie nel caso specifico. Ciò renderà più agevole la consulta-
zione del documento evitando altresì inutili spese di traduzione.
c. Può partecipare l’autorità emittente all’esecuzione di un OIE e come si acquisiscono le prove raccolte?
L’art. 8 (29 per la procedura attiva) disciplina espressamente la partecipa-
zione diretta dell’autorità di emissione alla raccolta del dato investigativo o della
prova. È consentito allo scopo di costituire una squadra investigativa comune.
Se si agisce invece fuori dell’ambito, già regolamentato dal decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 34 la norma demanda all’accordo tra autorità di stabilire le
modalità di materiale esecuzione dell’OIE, nel caso è disciplinato lo status e la
responsabilità dei funzionari stranieri impiegati in territorio nazionale secondo
quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 34/2016.
In conformità con l’art. 13 della direttiva, l’art. 12 stabilisce che le prove
acquisite, così come quelle già in possesso dell’autorità giudiziaria, siano da que-
sta trasferite all’autorità competente dello Stato di emissione «senza ritardo».
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