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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Se la natura giurisdizionale di siffatto procedimento appare ormai indiscu-
               tibile, nondimeno la precisazione è sembrata utile al fine di evitare incertezze
               riservando espressamente siffatta possibilità all’autorità giudiziaria.
                    In  maniera  tendenzialmente  speculare  rispetto  alla  procedura  passiva
               sono stabilite le condizioni per l’emissione dell’ordine, in sintonia con quanto
               disposto dalla direttiva si stabilisce che l’OEI non può essere emesso per atti
               che non potrebbero essere compiuti in un caso interno analogo: l’ordine è
               emesso per il compimento di un atto o l’assunzione di una prova alle condi-
               zioni stabilite dalla legge italiana, cos scongiurando ogni pericolo che si voglia-
               no aggirare tramite l’OIE limiti o vincoli posti dal diritto interno. Per le inter-
               cettazioni telefoniche che devono eseguirsi con l’assistenza tecnica dell’autori-
               tà giudiziaria di altro Stato membro, l’emissione dell’OIE è sempre riservata al
               Pubblico Ministero, pur essendo l’attività di ricerca della prova basata su un
               provvedimento  interno  adottato  dal  GIP  (arg.  ex  art.  43  del  Decreto
               Legislativo citato).
                    Prendendo spunto dalla Direttiva (art. 1, par. 3) che ha dato espressamen-
               te  rilievo  alla  figura  dell’imputato  e  dell’indagato  quali  soggetti  direttamente
               interessati all’emissione dell’OIE, si è approntata una disciplina ad hoc che rego-
               lamenta la possibilità di attivare tale procedura su richiesta della difesa (art. 31
               del citato Decreto Leg.). Peraltro, anche l’imposizione di un decreto motivato
               in caso di rifiuto, ha una sua precisa rilevanza nella dinamica processuale; ben
               vero che non è finalizzato a consentire una qualsivoglia forma di impugnazione,
               ma permette di far valere comunque l’eventuale mancanza di giustificazione del
               rifiuto. Se la richiesta interviene nel corso del dibattimento o comunque quando
               un giudice è investito del procedimento questi vi provvede con ordinanza. Le
               investigazioni difensive sono in contrario escluse posto che queste palesemente
               esulano dall’operatività dell’OIE.
                    Per quel che attiene al profilo della procedura, si è scelto di evitare nella
               trasmissione e ricezione dell’OIE, qualsiasi passaggio attraverso autorità centra-
               li optando per la trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie interessate. Nel
               caso in cui insorgano difficoltà relative alla comunicazione e alla trasmissione
               delle richieste l’autorità giudiziaria può avvalersi dell’ausilio del Ministero della
               Giustizia. Con riguardo poi alla tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel pro-

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