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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             dall’autorità  di  emissione,  dei  principi  fondamentali  dell’ordinamento  dello
             Stato di esecuzione e dei diritti fondamentali delle persone, integrano norme a
             struttura aperta che vanno riempite di contenuto caso per caso dalle autorità
             giudiziarie chiamate a raccogliere e a utilizzare le prove. Di qui un evidente
             mutamento di paradigma.
                  Con i precedenti strumenti di assistenza giudiziaria le fattispecie probato-
             rie nazionali, come si è visto, possono essere sostituite da fattispecie straniere,
             le quali però costituiscono sempre regole emesse da un legislatore. Con la diret-
             tiva sull’OIE le regole nazionali possono essere disapplicate, per cedere il posto
             a principi probatori diversi.
                  Nella nuova procedura, inoltre, vi sono altri riferimenti normativi espressi
             da clausole generali o principi: viene in rilievo, in primo luogo, il principio di
             proporzione  affermato  dall’art.  6,  lettera  a)  della  direttiva.  Ai  fini  cioè  della
             minore compressione di diritti e facoltà degli interessati e dell’indagato in par-
             ticolare all’autorità italiana è affidata la valutazione circa la funzionalità della
             richiesta e la sua eventuale ridondanza rispetto agli effetti perseguiti. In questa
             prospettiva  andrà  considerata  la  gravità  dei  reati  per  cui  si  procede  davanti
             all’autorità di emissione anche “in concreto”.
                  La dizione rinvia a quanto già espressamente stabilito dall’ordinamento
             interno in materia di particolare tenuità, parametro assimilabile a quello cui è
             ancorata nella materia disciplinata dallo schema la valutazione affidata all’auto-
             rità di esecuzione.
                  Ogni volta che l’atto appaia sproporzionato è data comunicazione onde
             consentire all’autorità di emissione di valutare se insistere nella richiesta o piut-
             tosto di avanzarne diversa sulla base dell’eventuale prospettazione dell’autorità
             interna. In questo senso la norma va letta in collegamento con quanto sta-
             bilito dal successivo art. 10 della direttiva circa la possibilità, all’uopo comuni-
             cata, di procedere con un atto diverso parimenti idoneo allo scopo e in ipotesi
             meno invasivo.
                  Ancora, l’art. 10 disciplina i casi e le condizioni al ricorrere dei quali l’au-
             torità giudiziaria dispone un atto d’indagine diverso o l’assunzione di un diverso
             mezzo di prova o di ricerca della prova rispetto a quello indicato dall’autorità
             dello stato emittente.

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