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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
dall’autorità di emissione, dei principi fondamentali dell’ordinamento dello
Stato di esecuzione e dei diritti fondamentali delle persone, integrano norme a
struttura aperta che vanno riempite di contenuto caso per caso dalle autorità
giudiziarie chiamate a raccogliere e a utilizzare le prove. Di qui un evidente
mutamento di paradigma.
Con i precedenti strumenti di assistenza giudiziaria le fattispecie probato-
rie nazionali, come si è visto, possono essere sostituite da fattispecie straniere,
le quali però costituiscono sempre regole emesse da un legislatore. Con la diret-
tiva sull’OIE le regole nazionali possono essere disapplicate, per cedere il posto
a principi probatori diversi.
Nella nuova procedura, inoltre, vi sono altri riferimenti normativi espressi
da clausole generali o principi: viene in rilievo, in primo luogo, il principio di
proporzione affermato dall’art. 6, lettera a) della direttiva. Ai fini cioè della
minore compressione di diritti e facoltà degli interessati e dell’indagato in par-
ticolare all’autorità italiana è affidata la valutazione circa la funzionalità della
richiesta e la sua eventuale ridondanza rispetto agli effetti perseguiti. In questa
prospettiva andrà considerata la gravità dei reati per cui si procede davanti
all’autorità di emissione anche “in concreto”.
La dizione rinvia a quanto già espressamente stabilito dall’ordinamento
interno in materia di particolare tenuità, parametro assimilabile a quello cui è
ancorata nella materia disciplinata dallo schema la valutazione affidata all’auto-
rità di esecuzione.
Ogni volta che l’atto appaia sproporzionato è data comunicazione onde
consentire all’autorità di emissione di valutare se insistere nella richiesta o piut-
tosto di avanzarne diversa sulla base dell’eventuale prospettazione dell’autorità
interna. In questo senso la norma va letta in collegamento con quanto sta-
bilito dal successivo art. 10 della direttiva circa la possibilità, all’uopo comuni-
cata, di procedere con un atto diverso parimenti idoneo allo scopo e in ipotesi
meno invasivo.
Ancora, l’art. 10 disciplina i casi e le condizioni al ricorrere dei quali l’au-
torità giudiziaria dispone un atto d’indagine diverso o l’assunzione di un diverso
mezzo di prova o di ricerca della prova rispetto a quello indicato dall’autorità
dello stato emittente.
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