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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
che l’ordine sia emesso su richiesta o per iniziativa dell’autorità giudiziaria - che
le modalità di svolgimento dell’atto siano concordate con l’autorità di esecuzio-
ne e che siano indicati espressamente i diritti e le facoltà riconosciute alla difesa.
In particolare, la norma risponde alle esigenze di tutela dei diritti della difesa
nelle ipotesi in cui sia necessario assumere, per esempio, dichiarazioni da per-
sone residenti o dimoranti all’estero, ovvero altri mezzi di prova; la specificazio-
ne appare di sicura utilità anche considerato quanto l’art. 431 c.p.p. stabilisce
alla lett. f).
L’articolo 36 contiene espressamente disposizioni sulla utilizzabilità degli
atti compiuti e delle prove assunte all’estero. La scelta di non novellare il codice
di procedura penale impone che sia data regolamentazione alla destinazione
degli atti raccolti all’estero mediante ordine di indagine, nozione estranea al
codice di rito che contempla solo le rogatorie internazionali espressamente
menzionate dall’art. 431 c.p.p.
Per fornire dunque disciplina equiparabile si stabilisce che «sono raccolti
nel fascicolo per il dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di procedura
penale:
a) i documenti acquisiti all’estero mediante ordine di indagine e i verbali
degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti
all’estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti
in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge ita-
liana».
Quanto alla prova dichiarativa raccolta mediante ordine di indagine nella
fase delle indagini essa è sottoposta al medesimo regime di lettura stabilito dal-
l’art. 512-bis c.p.p. per la prova raccolta mediante rogatoria.
Il riferimento agli atti non indicati ciati dall’art. 431 c.p.p. è volto a chiarire
che il regime di cui all’art. 512-bis c.p.p. riguarda le informazioni raccolte dal
pubblico ministero in corso di indagine o dal giudice dell’udienza preliminare ai
sensi dell’art. 422 c.p.p., non anche ovviamente gli atti assunti in incidente pro-
batorio che sono in contrario raccolti nel fascicolo del dibattimento anche
quando assunti mediante ordine di indagine (lettera b) del comma 1 del mede-
simo art. 36 in esame).
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