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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               che l’ordine sia emesso su richiesta o per iniziativa dell’autorità giudiziaria - che
               le modalità di svolgimento dell’atto siano concordate con l’autorità di esecuzio-
               ne e che siano indicati espressamente i diritti e le facoltà riconosciute alla difesa.
               In particolare, la norma risponde alle esigenze di tutela dei diritti della difesa
               nelle ipotesi in cui sia necessario assumere, per esempio, dichiarazioni da per-
               sone residenti o dimoranti all’estero, ovvero altri mezzi di prova; la specificazio-
               ne appare di sicura utilità anche considerato quanto l’art. 431 c.p.p. stabilisce
               alla lett. f).
                    L’articolo 36 contiene espressamente disposizioni sulla utilizzabilità degli
               atti compiuti e delle prove assunte all’estero. La scelta di non novellare il codice
               di procedura penale impone che sia data regolamentazione alla destinazione
               degli  atti  raccolti  all’estero  mediante  ordine  di  indagine,  nozione  estranea  al
               codice  di  rito  che  contempla  solo  le  rogatorie  internazionali  espressamente
               menzionate dall’art. 431 c.p.p.
                    Per fornire dunque disciplina equiparabile si stabilisce che «sono raccolti
               nel fascicolo per il dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di procedura
               penale:
                    a) i documenti acquisiti all’estero mediante ordine di indagine e i verbali
               degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
                    b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti
               all’estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti
               in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge ita-
               liana».
                    Quanto alla prova dichiarativa raccolta mediante ordine di indagine nella
               fase delle indagini essa è sottoposta al medesimo regime di lettura stabilito dal-
               l’art. 512-bis c.p.p. per la prova raccolta mediante rogatoria.
                    Il riferimento agli atti non indicati ciati dall’art. 431 c.p.p. è volto a chiarire
               che il regime di cui all’art. 512-bis c.p.p. riguarda le informazioni raccolte dal
               pubblico ministero in corso di indagine o dal giudice dell’udienza preliminare ai
               sensi dell’art. 422 c.p.p., non anche ovviamente gli atti assunti in incidente pro-
               batorio  che  sono  in  contrario  raccolti  nel  fascicolo  del  dibattimento  anche
               quando assunti mediante ordine di indagine (lettera b) del comma 1 del mede-
               simo art. 36 in esame).

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