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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
f. In che cosa si concretizza, dunque, l’OIE?
L’ordine di indagine europeo è il provvedimento emesso dall’autorità giu-
diziaria - o dall’ autorità amministrativa e convalidato dall’autorità giudiziaria di
uno Stato membro dell’Unione europea, per compiere atti di indagine o di
assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel
territorio dello Stato (per gli ordini cosiddetti passivi) o di altro Stato membro
dell’Unione (per gli ordini attivi) ovvero per acquisire informazioni o prove che
sono già disponibili.
8. La procedura attiva
a. Chi può emettere l’OIE e come va trasmesso?
L’OIE può essere emesso nella procedura attiva (cioè promossa da auto-
rità giudiziaria italiana) dal Pubblico ministero o dal Giudice che procede, nel-
l’ambito delle rispettive attribuzioni, in un procedimento penale o in un proce-
dimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale (art. 27
del Decreto Legislativo n. 162).
Sono disciplinate inoltre le facoltà di emettere un ordine di indagine su
richiesta della difesa nonché le indicazioni obbligatorie ai fini della esecuzione
che garantiscano l’utilità probatoria dell’ordine e gli avvisi ai difensori dell’avve-
nuta esecuzione.
L’art. 27 individua l’autorità giudiziaria legittimata ad emettere l’OIE in
base alla fase in cui si trova il procedimento al momento dell’emissione dell’or-
dine e più precisamente con riguardo all’atto o agli atti da compiere. Si stabilisce
cos che nella fase delle indagini preliminari, qualora venga chiesto il compimen-
to di attività di indagine, l’OEI venga emesso dal pubblico ministero titolare
delle stesse. Parimenti, dopo l’esercizio dell’azione penale sarà il giudice che
procede a provvedere alla relativa emissione ovvero il giudice dell’udienza pre-
liminare. Analogo potere è attribuito al tribunale nel procedimento per l’appli-
cazione di misura di prevenzione.
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