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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Come già evidenziato, inoltre, che il rifiuto per carenza della doppia incri-
minazione non è invocabile per gli atti probatori di cui all’art. 9 comma 5, vale
a dire per quelle ipotesi in cui all’autorità giudiziaria italiana non è consentito il
ricorso a un atto probatorio alternativo rispetto a quello indicato dall’autorità
dello Stato emittente. Una speciale ipotesi di deroga alla doppia incriminazione
è contemplata al comma 2 dell’art. 10, ove si prevede, in coerenza con le altre
fonti in materia di mutuo riconoscimento, che la diversità nella legislazione in
ambito tributario, valutario o doganale non possa costituire motivo di rifiuto
dell’esecuzione dell’atto.
Con riguardo a fatti commessi anche parzialmente in Italia e che non
“costituiscono” reato, tuttavia perseguibili nello Stato di emissione, sul presup-
posto della sussistenza di giurisdizione extraterritoriale (lettera e) dell’articolo
11, (per la quale è evidente l’errore di traduzione in italiano della direttiva, che
menziona pacificamente lo Stato di esecuzione e non lo Stato di emissione) si
è prescelto di fornire la cooperazione richiesta, e l’ipotesi non è quindi menzio-
nata tra i motivi di rifiuto. La previsione della sussistenza di una giurisdizione
extraterritoriale e quindi della verosimile gravità e politicità del reato induce
fondatamente a ritenere che nel caso l’assistenza non possa essere rifiutata; si
pensi per es. ad atti prodromici o inziali in materia di terrorismo che in ipotesi
non siano perseguibili in Italia perché non assurgono alla soglia del tentativo
punibile. La previsione di cui al par. 5 dell’articolo 5 della direttiva è trasposta
al comma 3 dell’articolo 9 del decreto; l’impossibilità di eseguire l’attività richie-
sta anche con altro atto ugualmente idoneo allo scopo è prevista come motivo
di rifiuto; il motivo interviene tuttavia solo all’esito delle opportune consulta-
zioni tra autorità onde concordare l’eventuale adozione di uno o più atti equi-
pollenti.
Un’ulteriore ragione di rifiuto concerne il rischio che i diritti fondamentali
della persona coinvolta siano posti a repentaglio. La norma alla lettera e) impo-
ne all’autorità giudiziaria di verificare che non sussistano fondate ragioni per
ritenere che l’interessato possa essere sottoposto ad atti che configurano una
grave violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello
Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’art. 6 del Trattato
sull’Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta
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