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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             Antimafia e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui
             all’art.  51,  commi  3-bis e  3-quater del  codice  di  procedura  penale  (art.  27).
             Stranamente non è prevista la trasmissione di copia al Ministero (prevista inve-
             ce  per  OIE  passivo  dall’art.  4).  Probabilmente  tale  adempimento  è  ancora
             coperto dalla disposizione dell’art. 204-bis disp. Att. Cpp ma si veda sul punto
             anche la circolare del Ministero della Giustizia. Il D L.vo non prevede espres-
             samente la comunicazione ad Eurojust. Peraltro, l’art. 7, comma 3, L. 41/05
             prevede un obbligo di informativa in capo al Procuratore della Repubblica che
             procede ad indagini relative a reati rientranti nel perimetro di competenza di
             Eurojust (ed Europol) e che coinvolgano almeno due Stati membri dell’Unione
             europea, o un Paese terzo. Tale previsione è peraltro inserita anche in alcuni
             protocolli di intesa tra il Desk italiano e autorità nazionali (vedasi da ultimo il
             Protocollo concordato con la D.N.A. a Roma il 5 luglio 2017 in materia di ter-
             rorismo). Si può, pertanto, ritenere che la trasmissione dell’OIE al membro
             nazionale italiano, nei casi di indagini transnazionali, abbia un valore equipol-
             lente ad ogni altra comunicazione. Inoltre, ai sensi della decisione n. 426 del
             2009 del Consiglio, al membro nazionale italiano va data informazione nei casi
             che preludono a un possibile conflitto di giurisdizione, nei casi di costituzione
             di squadre investigative comuni, nelle indagini in materia di terrorismo interna-
             zionale (per questa materia, vedasi la Decisione quadro n. 471 del 2005).


             g. Come individuare le autorità competenti straniere per l’esecuzione dell’ordine di indagine europeo?


                  Preliminarmente  sarà  necessario  verificare  se  il  Paese  dell’esecuzione
             abbia implementato la legislazione in materia (ciò è possibile consultando sul
             sito della rete giudiziaria europea www.ejn-crimjust.europa.eu la seguente fun-
             zione “Status of  implementation in the Member States of  EU Legal Instruments”). Una
             volta accertata l’avvenuta trasposizione della direttiva, si potrà utilizzare la fun-
             zione ATLAS per individuare l’autorità competente. Qualora il Paese Membro
             non abbia ancora implementato la Direttiva, potranno continuare ad essere uti-
             lizzati gli strumenti in vigore antecedentemente al 22 maggio 2017 (rogatorie)
             utilizzando anche il Desk italiano di Eurojust (nell’ambito dei reati di compe-
             tenza),  per  l’inoltro  delle  richieste  di  assistenza  alle  competenti  autorità.

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