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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Antimafia e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui
all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (art. 27).
Stranamente non è prevista la trasmissione di copia al Ministero (prevista inve-
ce per OIE passivo dall’art. 4). Probabilmente tale adempimento è ancora
coperto dalla disposizione dell’art. 204-bis disp. Att. Cpp ma si veda sul punto
anche la circolare del Ministero della Giustizia. Il D L.vo non prevede espres-
samente la comunicazione ad Eurojust. Peraltro, l’art. 7, comma 3, L. 41/05
prevede un obbligo di informativa in capo al Procuratore della Repubblica che
procede ad indagini relative a reati rientranti nel perimetro di competenza di
Eurojust (ed Europol) e che coinvolgano almeno due Stati membri dell’Unione
europea, o un Paese terzo. Tale previsione è peraltro inserita anche in alcuni
protocolli di intesa tra il Desk italiano e autorità nazionali (vedasi da ultimo il
Protocollo concordato con la D.N.A. a Roma il 5 luglio 2017 in materia di ter-
rorismo). Si può, pertanto, ritenere che la trasmissione dell’OIE al membro
nazionale italiano, nei casi di indagini transnazionali, abbia un valore equipol-
lente ad ogni altra comunicazione. Inoltre, ai sensi della decisione n. 426 del
2009 del Consiglio, al membro nazionale italiano va data informazione nei casi
che preludono a un possibile conflitto di giurisdizione, nei casi di costituzione
di squadre investigative comuni, nelle indagini in materia di terrorismo interna-
zionale (per questa materia, vedasi la Decisione quadro n. 471 del 2005).
g. Come individuare le autorità competenti straniere per l’esecuzione dell’ordine di indagine europeo?
Preliminarmente sarà necessario verificare se il Paese dell’esecuzione
abbia implementato la legislazione in materia (ciò è possibile consultando sul
sito della rete giudiziaria europea www.ejn-crimjust.europa.eu la seguente fun-
zione “Status of implementation in the Member States of EU Legal Instruments”). Una
volta accertata l’avvenuta trasposizione della direttiva, si potrà utilizzare la fun-
zione ATLAS per individuare l’autorità competente. Qualora il Paese Membro
non abbia ancora implementato la Direttiva, potranno continuare ad essere uti-
lizzati gli strumenti in vigore antecedentemente al 22 maggio 2017 (rogatorie)
utilizzando anche il Desk italiano di Eurojust (nell’ambito dei reati di compe-
tenza), per l’inoltro delle richieste di assistenza alle competenti autorità.
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