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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, anche ove sia ravvisabile
             una causa di rifiuto, è fatto carico all’autorità giudiziaria italiana di avvertire in
             via preventiva l’autorità dello Stato emittente.
                  Una previsione assimilabile al rifiuto è predisposta - in coerenza a quanto
             consentito dalla direttiva - per i casi nei quali l’OIE non sia stato emesso da
             un’autorità giudiziaria o da esso convalidata, nel caso, infatti, è previsto che
             l’OIE sia restituito (art. 10 comma 3; la previsione discende da quanto stabilito
             dall’art. 1, par. 1).


             e. L’impugnazione dell’OIE


                  L’art.  13,  corrispondente  all’art.  14  direttiva,  disciplina  la  materia  delle
             impugnazioni . Anche questa è una novità fondamentale per l’impatto nell’or-
                          (14)
             (14) - Nei casi in cui sia stata data comunicazione del decreto di riconoscimento, con riguardo cioè
                  agli atti per i quali l’ordinamento interno prevede sia dato avviso è prevista la possibilità di
                  una opposizione. Il mezzo è a disposizione della persona sottoposta a indagini, dell’imputato
                  e del loro difensore per dedurre la sussistenza di motivi di rifiuto. Si tratta di una garanzia
                  minima, ritenuta tanto più opportuna in quanto non è prevista, di regola (salvo i casi di atto
                  del giudice o che il giudice deve autorizzare), una competenza giurisdizionale circa il vaglio
                  sui requisiti positivi o negativi (l’assenza, appunto, di motivi di rifiuto) del riconoscimento ed
                  esecuzione dell’OEI, né, comunque, altra impugnazione al riguardo. In contrario quando il
                  giudice è coinvolto ai sensi dell’art.5 nell’esecuzione dell’atto questi provvede anche su richie-
                  sta delle parti nel corso della camera di consiglio all’annullamento del decreto di riconosci-
                  mento se ne difettano presupposti e condizioni. L’impugnazione non ha effetto sospensivo.
                  Nondimeno, in linea con quanto consente la direttiva (art. 13, § 2), se l’impugnazione è pro-
                  posta prima del trasferimento dell’atto d’indagine o della prova, il trasferimento può essere
                  sospeso se da esso possa derivare un danno ai soggetti coinvolti dall’atto.
                  Con riguardo ai sequestri la facoltà di impugnazione con riguardo, va ribadito, ai presupposti
                  del riconoscimento è più ampia. Ciò si spiega in ragione del fatto che all’indagato, come al
                  terzo che vanti diritti sulla cosa oggetto di vincolo, l’ordinamento interno riconosce il diritto
                  al riesame e all’appello, in caso di diniego di restituzione. I provvedimenti relativi sono ricor-
                  ribili per cassazione. Da qui dunque la scelta di estendere la facoltà di ricorso in sede di legit-
                  timità anche avverso l’ordinanza resa all’esito dell’opposizione e ciò al fine di adeguare le
                  modalità previste in tema di impugnazioni dal diritto interno all’atto richiesto dall’estero.
                  Quando in contrario il sequestro è disposto all’estero su richiesta dell’autorità italiana è fatta
                  salva l’impugnazione mediante riesame avverso l’ordine di indagine, provvedimento esplicito
                  dell’autorità giudiziaria italiana, davanti alla quale va fatta valere ogni contestazione circa la
                  sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione e il mantenimento della misura, secondo
                  gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza nazionale che in tema di richiesta di assi-

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