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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, anche ove sia ravvisabile
una causa di rifiuto, è fatto carico all’autorità giudiziaria italiana di avvertire in
via preventiva l’autorità dello Stato emittente.
Una previsione assimilabile al rifiuto è predisposta - in coerenza a quanto
consentito dalla direttiva - per i casi nei quali l’OIE non sia stato emesso da
un’autorità giudiziaria o da esso convalidata, nel caso, infatti, è previsto che
l’OIE sia restituito (art. 10 comma 3; la previsione discende da quanto stabilito
dall’art. 1, par. 1).
e. L’impugnazione dell’OIE
L’art. 13, corrispondente all’art. 14 direttiva, disciplina la materia delle
impugnazioni . Anche questa è una novità fondamentale per l’impatto nell’or-
(14)
(14) - Nei casi in cui sia stata data comunicazione del decreto di riconoscimento, con riguardo cioè
agli atti per i quali l’ordinamento interno prevede sia dato avviso è prevista la possibilità di
una opposizione. Il mezzo è a disposizione della persona sottoposta a indagini, dell’imputato
e del loro difensore per dedurre la sussistenza di motivi di rifiuto. Si tratta di una garanzia
minima, ritenuta tanto più opportuna in quanto non è prevista, di regola (salvo i casi di atto
del giudice o che il giudice deve autorizzare), una competenza giurisdizionale circa il vaglio
sui requisiti positivi o negativi (l’assenza, appunto, di motivi di rifiuto) del riconoscimento ed
esecuzione dell’OEI, né, comunque, altra impugnazione al riguardo. In contrario quando il
giudice è coinvolto ai sensi dell’art.5 nell’esecuzione dell’atto questi provvede anche su richie-
sta delle parti nel corso della camera di consiglio all’annullamento del decreto di riconosci-
mento se ne difettano presupposti e condizioni. L’impugnazione non ha effetto sospensivo.
Nondimeno, in linea con quanto consente la direttiva (art. 13, § 2), se l’impugnazione è pro-
posta prima del trasferimento dell’atto d’indagine o della prova, il trasferimento può essere
sospeso se da esso possa derivare un danno ai soggetti coinvolti dall’atto.
Con riguardo ai sequestri la facoltà di impugnazione con riguardo, va ribadito, ai presupposti
del riconoscimento è più ampia. Ciò si spiega in ragione del fatto che all’indagato, come al
terzo che vanti diritti sulla cosa oggetto di vincolo, l’ordinamento interno riconosce il diritto
al riesame e all’appello, in caso di diniego di restituzione. I provvedimenti relativi sono ricor-
ribili per cassazione. Da qui dunque la scelta di estendere la facoltà di ricorso in sede di legit-
timità anche avverso l’ordinanza resa all’esito dell’opposizione e ciò al fine di adeguare le
modalità previste in tema di impugnazioni dal diritto interno all’atto richiesto dall’estero.
Quando in contrario il sequestro è disposto all’estero su richiesta dell’autorità italiana è fatta
salva l’impugnazione mediante riesame avverso l’ordine di indagine, provvedimento esplicito
dell’autorità giudiziaria italiana, davanti alla quale va fatta valere ogni contestazione circa la
sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione e il mantenimento della misura, secondo
gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza nazionale che in tema di richiesta di assi-
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