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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               in linea con quanto emerge dalla Direttiva, alla scelta di individuare per certi tipi
               di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute e l’au-
               dizione mediante videoconferenza o teleconferenza, le necessarie disposizioni
               supplementari, peraltro, in larga parte fornite dall’OEI.
                    Per i limitati fini di tale trattazione verrà fatto un cenno solo alle norme
               che disciplinano speciali tecniche investigative.
                    Gli articoli 21 e 22 disciplinano, rispettivamente le operazioni sotto coper-
               tura e le “consegne controllate”. Il decreto dà attuazione alle rispettive previsio-
               ni della direttiva stabilendo che alle condizioni e nei casi già contemplati dalla
               legislazione vigente, il procuratore della Repubblica possa, su richiesta e previ
               accordi  sulle  modalità  operative,  omettere  o  ritardare  gli  atti  di  arresto  o  di
               sequestro. Si tratta di materia regolata, con riguardo a categorie di reati partico-
               larmente gravi dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, modificata per quanto qui
               rileva dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Quest’ultimo intervento legislativo
               come noto è stato assunto nell’ambito del contrasto alla criminalità mafiosa e
               ha abrogato le analoghe disposizioni già contenute nel testo unico in materia di
               stupefacenti, ambito di elezione delle “consegne controllate”.
                    La previsione è limitata quindi ai soli casi nei quali l’ordinamento interno già
               consente le attività investigative in esame e nel rispetto della norma nazionale.
                    La direttiva prevede che le modalità pratiche dell’atto di indagine sono
               convenute tra le autorità competenti. Il diritto di azione di direzione e di con-
               trollo spetta all’autorità di esecuzione. Si è, inoltre, ritenuto opportuno richia-
               mare espressamente l’ufficio competente a provvedere sulla richiesta. Ufficio
               che è stato individuato in quello del procuratore presso il tribunale del capoluo-
               go  del  distretto  nel  quale  l’atto  o  gli  atti  debbono  essere  compiuti.
               L’individuazione del procuratore della Repubblica quale soggetto destinato al
               riconoscimento dell’OIE non incide sulle modalità pratiche di esecuzione degli
               atti in questione affidati alle singole autorità di polizia.
                    Il capo III del titolo II del decreto contiene la disciplina delle intercetta-
               zioni di telecomunicazioni. Trattasi di un settore assai delicato già disciplinato
               dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 e che tuttavia deve essere declinato
               tenendo conto di un quadro tecnologico radicalmente mutato negli ultimi quin-
               dici anni.

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