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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Le disposizioni in tema di intercettazioni ed acquisizione dei dati esterni
relativi al traffico comunicativo è stata articolata su quattro distinte ipotesi: due
per la procedura passiva (articoli 23 e 24), a seconda che sia necessaria l’assi-
stenza tecnica dello Stato o che debba procedersi solo alla notifica della attività
imminente o in corso; due per la procedura attiva (articoli 43 e 44) ugualmente
distinte (assistenza o mera notifica) sulla base della necessità o meno della col-
laborazione tecnica dello Stato membro richiesto .
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finalizzata ad assicurare la prestazione di intercettazione, secondo le modalità definite
dall’Autorità procedente, da effettuarsi su identità tecniche di rete che fanno accesso a reti di
telecomunicazioni di gestori riferibili ad un altro Stato.
In sostanza, non può essere ravvisata la necessità di “assistenza tecnica richiesta per effettua-
re l’intercettazione delle competenti autorità nazionali” nel caso in cui l’utenza mobile ogget-
to dell’intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico che abbia stipulato accordi di roa-
ming tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello
Stato nel quale l’atto deve essere eseguito.
(16) - L’art. 23 è rubricato “Intercettazione di telecomunicazioni con l’assistenza tecnica della auto-
rità giudiziaria italiana”.
Alla richiesta di assistenza tecnica proveniente dall’autorità giudiziaria dello Stato membro
dell’Unione corrisponde il riconoscimento, previo vaglio di ammissibilità, secondo le
disposizioni del diritto interno (accanto agli articoli 266 e ss. c.p.p., l’ordinamento contem-
pla modalità di autorizzazione delle operazioni su presupposti meno penetranti in caso di
criminalità organizzata sia mafiosa che terroristica) del procuratore del capoluogo di
distretto individuato sulla base del luogo di residenza, di domicilio o di dimora della per-
sona da intercettare (art. 23, comma 1). Nel caso in cui tali dati non siano conosciuti, prov-
vede il procuratore del capoluogo di distretto del luogo nel quale è ubicata l’utenza fissa
da sottoporre ad intercettazione. Ove si tratti di utenza mobile, provvede il procuratore del
luogo in cui l’utenza risulta prevalentemente utilizzata. In ogni altro caso provvede il pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Si è per tal via evitato di derogare
alla disciplina delle attribuzioni stabilita in termini generali dall’art. 4, con una valutazione
legata sia alla presumibile delicatezza della richiesta, in relazione alle tipologie di reato in
fase di accertamento, sia alla necessità di coordinamento con indagini in corso sul territo-
rio nazionale, quantomeno a livello distrettuale, e di garantire una risposta tempestiva. Non
è dubbio che il criterio del “prevalente utilizzo” non esprime, apparentemente, un’assoluta
univocità; nondimeno, si deve ricordare che si tratta di un criterio applicabile a fronte del-
l’utilizzo di un’utenza mobile in uso a un soggetto fisicamente non “radicato” sul territorio
o addirittura non individuato o individuabile. Se la richiesta viene comunque inoltrata
all’a.g. italiana, ciò non potrà che dipendere da elementi verosimilmente documentali (es.
tabulati di utenze estere) dai quali risulterà una correlazione tra l’utenza oggetto della
richiesta ed il territorio nazionale. Un dato sulla base del quale sarà quindi possibile fornire
una valutazione su base oggettiva. Una volta riconosciuto l’ordine di indagine contenente
la richiesta di intercettazione, il procuratore verifica puntualmente che siano indicati gli ele-
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