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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Le disposizioni in tema di intercettazioni ed acquisizione dei dati esterni
               relativi al traffico comunicativo è stata articolata su quattro distinte ipotesi: due
               per la procedura passiva (articoli 23 e 24), a seconda che sia necessaria l’assi-
               stenza tecnica dello Stato o che debba procedersi solo alla notifica della attività
               imminente o in corso; due per la procedura attiva (articoli 43 e 44) ugualmente
               distinte (assistenza o mera notifica) sulla base della necessità o meno della col-
               laborazione tecnica dello Stato membro richiesto .
                                                               (16)
                    finalizzata  ad  assicurare  la  prestazione  di  intercettazione,  secondo  le  modalità  definite
                    dall’Autorità procedente, da effettuarsi su identità tecniche di rete che fanno accesso a reti di
                    telecomunicazioni di gestori riferibili ad un altro Stato.
                    In sostanza, non può essere ravvisata la necessità di “assistenza tecnica richiesta per effettua-
                    re l’intercettazione delle competenti autorità nazionali” nel caso in cui l’utenza mobile ogget-
                    to dell’intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico che abbia stipulato accordi di roa-
                    ming tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello
                    Stato nel quale l’atto deve essere eseguito.
               (16) - L’art. 23 è rubricato “Intercettazione di telecomunicazioni con l’assistenza tecnica della auto-
                    rità giudiziaria italiana”.
                    Alla richiesta di assistenza tecnica proveniente dall’autorità giudiziaria dello Stato membro
                    dell’Unione  corrisponde  il  riconoscimento,  previo  vaglio  di  ammissibilità,  secondo  le
                    disposizioni del diritto interno (accanto agli articoli 266 e ss. c.p.p., l’ordinamento contem-
                    pla modalità di autorizzazione delle operazioni su presupposti meno penetranti in caso di
                    criminalità  organizzata  sia  mafiosa  che  terroristica)  del  procuratore  del  capoluogo  di
                    distretto individuato sulla base del luogo di residenza, di domicilio o di dimora della per-
                    sona da intercettare (art. 23, comma 1). Nel caso in cui tali dati non siano conosciuti, prov-
                    vede il procuratore del capoluogo di distretto del luogo nel quale è ubicata l’utenza fissa
                    da sottoporre ad intercettazione. Ove si tratti di utenza mobile, provvede il procuratore del
                    luogo in cui l’utenza risulta prevalentemente utilizzata. In ogni altro caso provvede il pro-
                    curatore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Si è per tal via evitato di derogare
                    alla disciplina delle attribuzioni stabilita in termini generali dall’art. 4, con una valutazione
                    legata sia alla presumibile delicatezza della richiesta, in relazione alle tipologie di reato in
                    fase di accertamento, sia alla necessità di coordinamento con indagini in corso sul territo-
                    rio nazionale, quantomeno a livello distrettuale, e di garantire una risposta tempestiva. Non
                    è dubbio che il criterio del “prevalente utilizzo” non esprime, apparentemente, un’assoluta
                    univocità; nondimeno, si deve ricordare che si tratta di un criterio applicabile a fronte del-
                    l’utilizzo di un’utenza mobile in uso a un soggetto fisicamente non “radicato” sul territorio
                    o  addirittura  non  individuato  o  individuabile.  Se  la  richiesta  viene  comunque  inoltrata
                    all’a.g. italiana, ciò non potrà che dipendere da elementi verosimilmente documentali (es.
                    tabulati  di  utenze  estere)  dai  quali  risulterà  una  correlazione  tra  l’utenza  oggetto  della
                    richiesta ed il territorio nazionale. Un dato sulla base del quale sarà quindi possibile fornire
                    una valutazione su base oggettiva. Una volta riconosciuto l’ordine di indagine contenente
                    la richiesta di intercettazione, il procuratore verifica puntualmente che siano indicati gli ele-

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