Page 104 - Rassegna 2017-4_4
P. 104

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Diversa è l’ipotesi di intercettazione estero su estero di utenza straniera. In
               tali ultima ipotesi non si tratterebbe tanto di una necessità di avvalersi tecnica-
               mente, quanto di procedere con richiesta di assistenza internazionale (di carat-
               tere generale o nell’ambito di una convenzione). Presupposto comune a tutte è
               che l’attività di intercettazione sia già stata autorizzata dall’autorità giudiziaria
               competente dello Stato membro richiedente.
                    Sono previste due distinte modalità di esecuzione dell’ordine di intercetta-
               zione, a seconda che le autorità interessate dal dialogo di natura investigativa o
               probatoria si accordino:
                    - per la trasmissione diretta ed immediata dei flussi comunicativi, nel qual
               caso alle operazioni di intercettazione provvederà anche sotto il profilo esecu-
               tivo l’autorità richiedente;
                    - per la intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei dati
               raccolti, nel qual caso alle operazioni tecniche provvederà, sotto il profilo ese-
               cutivo, l’autorità dello Stato richiesto.
                    Veicolo della richiesta e della sua esecuzione, per gli OIE emessi da auto-
               rità straniere, è l’ufficio di Procura distrettuale; si è riproposto in tal modo la
               dialettica procedimentale del sistema italiano, che vede la richiesta di intercetta-
               zione come atto del quale il p.m. prima formula la richiesta e che quindi, in caso
               di accoglimento, ne cura in seguito l’esecuzione. Non solo, posto che il destina-
               tario dell’OIE è il procuratore distrettuale, ex art. 4 del presente decreto, è sem-
               brato del tutto inopportuno individuare nel caso de quo una diversa competenza.
               Peraltro, è evidente come il procuratore distrettuale non può essere considerato
               un mero tramite tra l’autorità di emissione e il G.i.p. in quanto è al primo che
               spetta il vaglio di ammissibilità della richiesta; la richiesta al G.i.p. è infatti for-
               mulata dopo il riconoscimento.
                    A sua volta il G.i.p. non potrà autorizzare l’intercettazione qualora questa
               non sia ammessa in un caso interno analogo (sulla base pertanto della qualifi-
               cazione  giuridica  del  fatto)  e  potrà  subordinare  la  propria  decisione  di  dare
               corso alla richiesta alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.
                    Infine,  con  riguardo  ai  costi  per  lo  svolgimento  dell’attività  sono  state
               riprese integralmente le indicazioni della direttiva; gli stessi devono pertanto
               essere sostenuti dall’autorità giudiziaria di esecuzione, ad eccezione dei costi

               102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109