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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Diversa è l’ipotesi di intercettazione estero su estero di utenza straniera. In
tali ultima ipotesi non si tratterebbe tanto di una necessità di avvalersi tecnica-
mente, quanto di procedere con richiesta di assistenza internazionale (di carat-
tere generale o nell’ambito di una convenzione). Presupposto comune a tutte è
che l’attività di intercettazione sia già stata autorizzata dall’autorità giudiziaria
competente dello Stato membro richiedente.
Sono previste due distinte modalità di esecuzione dell’ordine di intercetta-
zione, a seconda che le autorità interessate dal dialogo di natura investigativa o
probatoria si accordino:
- per la trasmissione diretta ed immediata dei flussi comunicativi, nel qual
caso alle operazioni di intercettazione provvederà anche sotto il profilo esecu-
tivo l’autorità richiedente;
- per la intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei dati
raccolti, nel qual caso alle operazioni tecniche provvederà, sotto il profilo ese-
cutivo, l’autorità dello Stato richiesto.
Veicolo della richiesta e della sua esecuzione, per gli OIE emessi da auto-
rità straniere, è l’ufficio di Procura distrettuale; si è riproposto in tal modo la
dialettica procedimentale del sistema italiano, che vede la richiesta di intercetta-
zione come atto del quale il p.m. prima formula la richiesta e che quindi, in caso
di accoglimento, ne cura in seguito l’esecuzione. Non solo, posto che il destina-
tario dell’OIE è il procuratore distrettuale, ex art. 4 del presente decreto, è sem-
brato del tutto inopportuno individuare nel caso de quo una diversa competenza.
Peraltro, è evidente come il procuratore distrettuale non può essere considerato
un mero tramite tra l’autorità di emissione e il G.i.p. in quanto è al primo che
spetta il vaglio di ammissibilità della richiesta; la richiesta al G.i.p. è infatti for-
mulata dopo il riconoscimento.
A sua volta il G.i.p. non potrà autorizzare l’intercettazione qualora questa
non sia ammessa in un caso interno analogo (sulla base pertanto della qualifi-
cazione giuridica del fatto) e potrà subordinare la propria decisione di dare
corso alla richiesta alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.
Infine, con riguardo ai costi per lo svolgimento dell’attività sono state
riprese integralmente le indicazioni della direttiva; gli stessi devono pertanto
essere sostenuti dall’autorità giudiziaria di esecuzione, ad eccezione dei costi
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