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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunica-
zioni intercettate, che sono a carico dello Stato richiedente.
Con specifico riferimento alle intercettazioni in territorio estero, l’art. 24
(rubricato “Notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta
a intercettazione nel territorio dello Stato”) ha fornito attuazione all’art. 31 della
direttiva. Si tratta della ipotesi “leggera” della notifica all’autorità straniera
rispetto a quella della necessaria assistenza, disciplinata dall’articolo 23 del
decreto in commento.
In tal caso, per le notifiche provenienti dall’estero, il procuratore del
distretto in questo caso funge da punto di contatto e si limita a trasmettere la
notifica al G.i.p. che procede ad un vaglio solo formale di riscontro della ricor-
renza di un titolo di reato che, nell’ordinamento interno, consente l’accesso al
mezzo di ricerca della prova. Ove la verifica abbia esito negativo il G.i.p. ordina
l’immediata cessazione delle operazioni. Di tale provvedimento il procuratore
del distretto informa, entro novantasei ore, l’autorità richiedente.
Si prevede inoltre che ove sia ordinata la cessazione delle operazioni, l’auto-
rità nazionale è tenuta a comunicare che i risultati nelle more ottenuti dall’attività
di ascolto, non possano essere utilizzati “a fini di prova”. Si tratta di dare attua-
zione alla previsione di cui alla lettera b) del par. 3 dell’articolo 31 della direttiva.
Un simile limite di utilizzazione è destinato ad operare quando l’intercettazione
sia stata disposta per reati per i quali l’ordinamento interno non lo prevede.
Conclusivamente, il dato di novità che merita di essere evidenziato è che,
per effetto del recepimento della direttiva 2014/41/UE, si impone l’obbligo
di informazione all’Autorità Giudiziaria dello Stato membro ove l’utenza è uti-
lizzata tutte le volte che l’autorità inquirente abbia notizia che l’apparecchio o
la persona oggetto di controllo si trovino nel territorio di altro Stato
dell’Unione. Per quanto, infatti, alla luce delle moderne tecnologie l’ascolto
all’estero sia reso del tutto agevole, in ragione del transito dei dati relativi sulla
base di diffusi accordi di roaming tra operatori, e non sia quindi necessaria l’as-
sistenza tecnica dello Stato estero, la direttiva impone che sia data comunicazio-
ne, quanto più immediata, da parte di chi procede tutte le volte che “l’utenza
della persona specificata nell’ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio
di un altro Stato membro”.
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