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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunica-
             zioni intercettate, che sono a carico dello Stato richiedente.
                  Con specifico riferimento alle intercettazioni in territorio estero, l’art. 24
             (rubricato “Notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta
             a intercettazione nel territorio dello Stato”) ha fornito attuazione all’art. 31 della
             direttiva.  Si  tratta  della  ipotesi  “leggera”  della  notifica  all’autorità  straniera
             rispetto  a  quella  della  necessaria  assistenza,  disciplinata  dall’articolo  23  del
             decreto in commento.
                  In  tal  caso,  per  le  notifiche  provenienti  dall’estero,  il  procuratore  del
             distretto in questo caso funge da punto di contatto e si limita a trasmettere la
             notifica al G.i.p. che procede ad un vaglio solo formale di riscontro della ricor-
             renza di un titolo di reato che, nell’ordinamento interno, consente l’accesso al
             mezzo di ricerca della prova. Ove la verifica abbia esito negativo il G.i.p. ordina
             l’immediata cessazione delle operazioni. Di tale provvedimento il procuratore
             del distretto informa, entro novantasei ore, l’autorità richiedente.
                  Si prevede inoltre che ove sia ordinata la cessazione delle operazioni, l’auto-
             rità nazionale è tenuta a comunicare che i risultati nelle more ottenuti dall’attività
             di ascolto, non possano essere utilizzati “a fini di prova”. Si tratta di dare attua-
             zione alla previsione di cui alla lettera b) del par. 3 dell’articolo 31 della direttiva.
             Un simile limite di utilizzazione è destinato ad operare quando l’intercettazione
             sia stata disposta per reati per i quali l’ordinamento interno non lo prevede.
                  Conclusivamente, il dato di novità che merita di essere evidenziato è che,
             per effetto del recepimento della direttiva 2014/41/UE, si impone l’obbligo
             di informazione all’Autorità Giudiziaria dello Stato membro ove l’utenza è uti-
             lizzata tutte le volte che l’autorità inquirente abbia notizia che l’apparecchio o
             la  persona  oggetto  di  controllo  si  trovino  nel  territorio  di  altro  Stato
             dell’Unione.  Per  quanto,  infatti,  alla  luce  delle  moderne  tecnologie  l’ascolto
             all’estero sia reso del tutto agevole, in ragione del transito dei dati relativi sulla
             base di diffusi accordi di roaming tra operatori, e non sia quindi necessaria l’as-
             sistenza tecnica dello Stato estero, la direttiva impone che sia data comunicazio-
             ne, quanto più immediata, da parte di chi procede tutte le volte che “l’utenza
             della persona specificata nell’ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio
             di un altro Stato membro”.

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