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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
La disciplina introdotta tiene conto del fatto che in alcuni casi non si pre-
senta la necessità di avvalersi della collaborazione “tecnica” di un altro Stato.
Ciò accade:
- nel caso di utenza di un gestore italiano sia utilizzata ad es. in un altro
Paese. Infatti, all’atto della chiamata il cellulare si connette alla stazione radio
base più vicina (e quindi sita nel territorio estero) che riconosce il numero tele-
fonico (caratterizzato dal prefisso +39) e il numero IMSI che caratterizzano la
chiamata ed attraverso i meccanismi automatici di roaming tali dati vengono
“dirottati” sul sistema nazionale;
- nel caso di utenza di gestore estero, oggetto di intercettazione, che “si
connette” una stazione radio base in Italia, per la trasmissione dei dati, almeno
in parte, in Italia.
menti formali e tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni, ivi comprese la durata
prevista delle operazioni ed i motivi che rendono necessaria l’attività richiesta. Indi l’ordine
riconosciuto è trasmesso al giudice per le indagini preliminari per l’esecuzione (che presup-
pone ulteriore vaglio). Il GIP rifiuterà l’esecuzione, oltre che per i motivi già indicati in ter-
mini generali all’articolo 10, anche se ritiene (diversamente da quanto delibato dal procu-
ratore) che non sussistano le condizioni “interne” di cui all’articolo 266 del codice di pro-
cedura penale o delle altre norme dell’ordinamento (art.13 del d.l. 13 maggio 1991, n.152).
Il rifiuto sarà quindi comunicato dal procuratore della Repubblica all’autorità di emissione,
che potrà perfezionare la richiesta con ulteriori elementi di conoscenza e descrizione. In
concreto: non è pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna veri-
fica in tema di “indizi” (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventu-
rarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estra-
nee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente; chiedendo al contrario di precisare
“i motivi che rendono necessaria l’attività richiesta” si pone il giudice nazionale nella
sostanziale condizione di riproporre schemi di valutazione molto vicini a quelli che nor-
malmente applica nei casi interni analoghi, senza tuttavia essere vincolato alle formule di
rito. Ed invero, non fosse altro che per una questione di tempi, non è pensabile che l’a.g.
italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a
fondamento delle richieste. Del resto si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un prov-
vedimento già emesso dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il siste-
ma della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di reciproca fiducia da parte degli
Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un quadro “atte-
stato” dall’autorità richiedente. Ad analoghe conclusioni si deve giungere relativamente al
secondo aspetto, ossia la richiesta di “indicare i motivi che rendono necessaria l’attività
richiesta”, formula ben più pregnante e sintonica al sistema nazionale dei generici “motivi
di utilità” indicati dalla direttiva e nondimeno non rapportata espressamente ai parametri
di cui all’articolo 267 c.p.p.
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