Page 103 - Rassegna 2017-4_4
P. 103

INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  La disciplina introdotta tiene conto del fatto che in alcuni casi non si pre-
             senta la necessità di avvalersi della collaborazione “tecnica” di un altro Stato.
             Ciò accade:
                  - nel caso di utenza di un gestore italiano sia utilizzata ad es. in un altro
             Paese. Infatti, all’atto della chiamata il cellulare si connette alla stazione radio
             base più vicina (e quindi sita nel territorio estero) che riconosce il numero tele-
             fonico (caratterizzato dal prefisso +39) e il numero IMSI che caratterizzano la
             chiamata ed attraverso i meccanismi automatici di roaming tali dati vengono
             “dirottati” sul sistema nazionale;
                  - nel caso di utenza di gestore estero, oggetto di intercettazione, che “si
             connette” una stazione radio base in Italia, per la trasmissione dei dati, almeno
             in parte, in Italia.


                  menti formali e tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni, ivi comprese la durata
                  prevista delle operazioni ed i motivi che rendono necessaria l’attività richiesta. Indi l’ordine
                  riconosciuto è trasmesso al giudice per le indagini preliminari per l’esecuzione (che presup-
                  pone ulteriore vaglio). Il GIP rifiuterà l’esecuzione, oltre che per i motivi già indicati in ter-
                  mini generali all’articolo 10, anche se ritiene (diversamente da quanto delibato dal procu-
                  ratore) che non sussistano le condizioni “interne” di cui all’articolo 266 del codice di pro-
                  cedura penale o delle altre norme dell’ordinamento (art.13 del d.l. 13 maggio 1991, n.152).
                  Il rifiuto sarà quindi comunicato dal procuratore della Repubblica all’autorità di emissione,
                  che potrà perfezionare la richiesta con ulteriori elementi di conoscenza e descrizione. In
                  concreto: non è pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna veri-
                  fica in tema di “indizi” (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventu-
                  rarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estra-
                  nee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente; chiedendo al contrario di precisare
                  “i  motivi  che  rendono  necessaria  l’attività  richiesta”  si  pone  il  giudice  nazionale  nella
                  sostanziale condizione di riproporre schemi di valutazione molto vicini a quelli che nor-
                  malmente applica nei casi interni analoghi, senza tuttavia essere vincolato alle formule di
                  rito. Ed invero, non fosse altro che per una questione di tempi, non è pensabile che l’a.g.
                  italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a
                  fondamento delle richieste. Del resto si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un prov-
                  vedimento già emesso dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il siste-
                  ma della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di reciproca fiducia da parte degli
                  Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un quadro “atte-
                  stato” dall’autorità richiedente. Ad analoghe conclusioni si deve giungere relativamente al
                  secondo aspetto, ossia la richiesta di “indicare i motivi che rendono necessaria l’attività
                  richiesta”, formula ben più pregnante e sintonica al sistema nazionale dei generici “motivi
                  di utilità” indicati dalla direttiva e nondimeno non rapportata espressamente ai parametri
                  di cui all’articolo 267 c.p.p.

                                                                                     101
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108