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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Tali obblighi di informazione sono preventivi se già al momento in cui l’in-
tercettazione è disposta “è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova
nel territorio dello Stato membro informato” ed è comunque immediata se nel
corso delle operazioni si abbia notizia di ciò. Tali obblighi di informazione prescin-
dono dalla titolarità dell’utenza e devono essere adempiuti ogni volta che l’utenza
anche mobile non si trovi nel territorio dello Stato “che effettua l’intercettazione”.
Ciò importa conseguenze assai rilevanti dal momento che lo Stato informato può
esigere che l’intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia conside-
rata contraria al diritto interno. Per quanto riguarda i tabulati telefonici, accedono
alle rispettive discipline due distinte regolamentazioni (articoli 25 e 45) per il caso
in cui sia necessario richiedere i dati esterni relativi al traffico telefonico (cosiddetti
tabulati), acquisibili sulla base di un ordine di esibizione di dati documentali. Con
riferimento alle intercettazioni disposte dalle autorità italiane da eseguirsi all’estero,
gli articoli 43 e 44 del decreto regolano la materia. Si segnala quanto stabilito dal-
l’art. 44 che impone al pubblico ministero la cessazione dell’attività dietro comu-
nicazione dell’autorità dello “Stato membro notificato”. L’uso processuale del
materiale raccolto non è tuttavia precluso in difetto di una comunicazione in tal
senso dello Stato informato. L’art. 43 disciplina invece le richieste che presuppon-
gono la necessità che lo Stato di esecuzione presti la propria assistenza tecnica ai
fini dello svolgimento delle operazioni di intercettazione.
Sono stabilite le informazioni che l’ordine di indagine deve necessaria-
mente contenere ed è affidato all’accordo tra autorità la modalità operativa
secondo che la richiesta sia funzionale all’immediata trasmissione dei dati ovve-
ro affidi allo Stato di esecuzione l’intera procedura, mediante intercettazione,
registrazione e successiva trasmissione dei dati.
Come in precedenza precisato, l’attività richiesta presuppone la preventiva
emissione da parte del G.i.p. di un valido provvedimento di autorizzazione alle
operazioni di cui è fatta espressa menzione nell’ordine (art. 43 lettera a). Sarà
pertanto sempre il G.I.P. a verificare i presupposti della richiesta, in base alla
disciplina di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. e quindi - eventualmente - a respingerla
in assenza di tali presupposti. Il procuratore della Repubblica dovrà, pur tuttavia,
integrare la richiesta formulata sulla base dell’autorizzazione con l’indicazione
dei motivi per cui considera l’atto di indagine utile al procedimento penale e con
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