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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Quanto al secondo problema, relativo al regime legale applicabile nel caso
in cui uno o più Stati membri non abbiano trasposto la Direttiva alla data del
22 Maggio 2017, diversi sono gli approcci degli Stati membri interpellati. Il pro-
blema si porrà tanto nel caso in cui lo Stato che richieda assistenza abbia imple-
mentato la Direttiva OIE, e questa non sia stata trasposta nello Stato in cui la
richiesta di assistenza debba essere eseguita, e viceversa.
Nel primo caso, secondo le prime letture, l’Autorità emittente adotterà un
OIE aspettandosi comunque che lo Stato richiesto ne accetti l’esecuzione trat-
tando l’ordine alla stregua di una richiesta basata sugli strumenti di mutua assi-
stenza legale. Nel caso contrario, in cui lo Stato richiedente non abbia trasposto
la Direttiva OIE - e invece lo abbia fatto quello di esecuzione - la maggior parte
degli Stati interpellati ha riferito di considerare la richiesta continuando ad
applicare i tradizionali strumenti di mutua assistenza legale.
Da quanto esposto si evince che la maggior parte delle rappresentanze
presenti ad Eurojust si uniformerà al secondo indirizzo interpretativo, ritenen-
do che alla mancata trasposizione della Direttiva alla data prevista non consegua
un effetto abrogante delle norme vigenti in materia di cooperazione e che, per-
tanto, potranno essere ricevute e trattate le richieste di assistenza giudiziaria da
parte degli Stati che non abbiano attuato la Direttiva OIE. A tale orientamento
si uniformerà anche questo ufficio, salvo che a livello nazionale si formi un
diverso orientamento attraverso eventuali pronunce delle Autorità giudiziarie
competenti.
b. Le limitazioni soggettive: gli Stati che hanno trasposto la direttiva
I Paesi oltre all’Italia che fino alla data del 26 ottobre 2017 hanno imple-
mentato l’EIO: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Olanda, Regno Unito, Portogallo, Grecia, Slovacchia e
Croazia (dal 26 ottobre).
L’EIO dunque non si applica ad una serie di Stati: vanno innanzitutto
esclusi Norvegia ed Islanda (per il perimetro degli Stati del Consiglio d’Europa),
poi Irlanda e Danimarca per gli Stati dell’UE, e poi vanno aggiunti gli Stati che
ad oggi ancora non hanno trasposto la Direttiva.
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