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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  Quanto al secondo problema, relativo al regime legale applicabile nel caso
             in cui uno o più Stati membri non abbiano trasposto la Direttiva alla data del
             22 Maggio 2017, diversi sono gli approcci degli Stati membri interpellati. Il pro-
             blema si porrà tanto nel caso in cui lo Stato che richieda assistenza abbia imple-
             mentato la Direttiva OIE, e questa non sia stata trasposta nello Stato in cui la
             richiesta di assistenza debba essere eseguita, e viceversa.
                  Nel primo caso, secondo le prime letture, l’Autorità emittente adotterà un
             OIE aspettandosi comunque che lo Stato richiesto ne accetti l’esecuzione trat-
             tando l’ordine alla stregua di una richiesta basata sugli strumenti di mutua assi-
             stenza legale. Nel caso contrario, in cui lo Stato richiedente non abbia trasposto
             la Direttiva OIE - e invece lo abbia fatto quello di esecuzione - la maggior parte
             degli  Stati  interpellati  ha  riferito  di  considerare  la  richiesta  continuando  ad
             applicare i tradizionali strumenti di mutua assistenza legale.
                  Da quanto esposto si evince che la maggior parte delle rappresentanze
             presenti ad Eurojust si uniformerà al secondo indirizzo interpretativo, ritenen-
             do che alla mancata trasposizione della Direttiva alla data prevista non consegua
             un effetto abrogante delle norme vigenti in materia di cooperazione e che, per-
             tanto, potranno essere ricevute e trattate le richieste di assistenza giudiziaria da
             parte degli Stati che non abbiano attuato la Direttiva OIE. A tale orientamento
             si uniformerà anche questo ufficio, salvo che a livello nazionale si formi un
             diverso orientamento attraverso eventuali pronunce delle Autorità giudiziarie
             competenti.


             b.  Le limitazioni soggettive: gli Stati che hanno trasposto la direttiva


                  I Paesi oltre all’Italia che fino alla data del 26 ottobre 2017 hanno imple-
             mentato  l’EIO:  Belgio,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Ungheria,
             Lettonia,  Lituania,  Olanda,  Regno  Unito,  Portogallo,  Grecia,  Slovacchia  e
             Croazia (dal 26 ottobre).
                  L’EIO dunque non si applica ad una serie di Stati: vanno innanzitutto
             esclusi Norvegia ed Islanda (per il perimetro degli Stati del Consiglio d’Europa),
             poi Irlanda e Danimarca per gli Stati dell’UE, e poi vanno aggiunti gli Stati che
             ad oggi ancora non hanno trasposto la Direttiva.

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