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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
quegli Stati parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro
azioni», con l’ulteriore possibilità di stringere, se del caso, accordi o intese, bila-
terali o multilaterali, finalizzati alla “costituzione di organi investigativi comu-
ni”. Questi ultimi sono espressamente contemplati dall’art. 19 della medesima
Convenzione, la quale prevede anche, nell’ipotesi di mancanza di accordi o inte-
se, di “intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso” nel
pieno rispetto della sovranità dello Stato parte nel cui territorio tale indagine
avrà luogo. Il riferimento, sia pure in termini generali, è dunque alle squadre
investigative comuni previste quali strumento per la realizzazione di forme di
opportuno coordinamento investigativo nei casi di indagini cosiddette parallele.
La norma convenzionale citata è volutamente generica, poiché sott’intende un
ruolo attivo delle autorità centrali ai fini della stipula di accordi per la creazione
di tali organismi comuni, in mancanza dei quali sarà comunque possibile il rag-
giungimento d’intese per il compimento congiunto di singoli atti di indagine,
anche con i Paesi extraeuropei. La portata generale delle previsioni esaminate
lascia lo spazio per le necessarie normative nazionali di attuazione e regolamen-
tazione. Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 9) § 1 lett. c) della
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988 e ratificata con L.
328 del 1990.
a. Le squadre investigative negli atti dell’Unione europea
Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, già nel corso dei lavori del
Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si era palesata la neces-
sità che gli Stati membri costituissero senza indugio, ai sensi del Trattato di
Amsterdam, squadre investigative comuni, come primo passo per combattere il
traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.
In questo senso vi era una sufficiente base normativa nell’art. 32 Trattato
UE, secondo cui il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le
autorità competenti di cui agli artt. 30 e 31 (ossia le autorità di polizia e quelle
giudiziarie) «possono operare nel territorio di un altro Stato membro in colle-
gamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo».
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