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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               quegli Stati parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro
               azioni», con l’ulteriore possibilità di stringere, se del caso, accordi o intese, bila-
               terali o multilaterali, finalizzati alla “costituzione di organi investigativi comu-
               ni”. Questi ultimi sono espressamente contemplati dall’art. 19 della medesima
               Convenzione, la quale prevede anche, nell’ipotesi di mancanza di accordi o inte-
               se, di “intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso” nel
               pieno rispetto della sovranità dello Stato parte nel cui territorio tale indagine
               avrà luogo. Il riferimento, sia pure in termini generali, è dunque alle squadre
               investigative comuni previste quali strumento per la realizzazione di forme di
               opportuno coordinamento investigativo nei casi di indagini cosiddette parallele.
               La norma convenzionale citata è volutamente generica, poiché sott’intende un
               ruolo attivo delle autorità centrali ai fini della stipula di accordi per la creazione
               di tali organismi comuni, in mancanza dei quali sarà comunque possibile il rag-
               giungimento d’intese per il compimento congiunto di singoli atti di indagine,
               anche con i Paesi extraeuropei. La portata generale delle previsioni esaminate
               lascia lo spazio per le necessarie normative nazionali di attuazione e regolamen-
               tazione. Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 9) § 1 lett. c) della
               Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  il  traffico  illecito  di  stupefacenti  e
               sostanze psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988 e ratificata con L.
               328 del 1990.


               a.  Le squadre investigative negli atti dell’Unione europea


                    Per  quanto  riguarda  il  diritto  dell’Unione,  già  nel  corso  dei  lavori  del
               Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si era palesata la neces-
               sità che gli Stati membri costituissero senza indugio, ai sensi del Trattato di
               Amsterdam, squadre investigative comuni, come primo passo per combattere il
               traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.
                    In questo senso vi era una sufficiente base normativa nell’art. 32 Trattato
               UE, secondo cui il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le
               autorità competenti di cui agli artt. 30 e 31 (ossia le autorità di polizia e quelle
               giudiziarie) «possono operare nel territorio di un altro Stato membro in colle-
               gamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo».

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