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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Ne deriva che le squadre investigative comuni possono essere previste
quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del
caso, esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.
Esse assumono un rilievo primario nel quadro dei nuovi strumenti allestiti a
livello internazionale per il funzionamento dei rapporti di cooperazione giudi-
ziaria per il contrasto al crimine transnazionale.
b. Le altre fonti internazionali
Se per l’Unione europea la base normativa è stata delineata con tratti sostan-
zialmente uniformi, va ricordato che anche altri strumenti internazionali contem-
plano lo strumento. Ci si riferisce all’art. 20 del II Protocollo Addizionale alla
Convenzione di Strasburgo del 1959. L’istituto, inoltre, è stato previsto anche
negli Accordi USA-UE su estradizione e mutua assistenza giudiziaria, adottati dal
Consiglio dell’Unione europea il 6 giugno 2003, con i quali è stata prevista una
specifica disciplina in ordine alla costituzione e all’operatività delle squadre inve-
stigative comuni, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono
uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d’America. Ancora, le squadre comuni
sono previste dall’articolo XXI dell’Accordo Italia- Svizzera ratificato con legge
367/2001, il quale prevede che “nell’ambito di fatti oggetto di procedimenti
penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente
accompagnate dagli organi di polizia possono, previa informazione al Ministero
della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, ufficio II e all’Ufficio fede-
rale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi di indagine comuni”.
Infine, l’articolo X co. 3 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959 ed inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007
e ratificato con legge 97 del 2011, prevede che: “le autorità competenti delle parti
contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa
comune, per uno scopo determinato e una durata limitata (…) 3.a: “la squadra è
diretta da un rappresentante dell’autorità competente che prende parte alle inda-
gini penali della Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene”.
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