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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
La costituzione di squadre investigative comuni ed il loro funzionamento
sono stati previsti nell’art. 13 della Convenzione il 29 Maggio del 2000, relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione euro-
pea, adottata dal Consiglio a norma dell’art. 34 Trattato UE. Tale strumento
nasce da una proposta italiana, positivamente sperimentata nell’ambito
dell’Accordo bilaterale in materia di cooperazione giudiziaria tra Italia e
Svizzera siglato il 10 settembre 1998 (art. 21) ed è volta a disciplinare quelle
forme di cooperazione rivelatesi molto utili nella prassi e nelle investigazioni,
per fattispecie di reato a carattere transnazionale.
Come chiarito nella Relazione esplicativa sulla Convenzione, l’art. 13 sta-
bilisce le condizioni di costituzione delle squadre e le modalità di esecuzione dei
compiti loro attribuiti, rinviando comunque alla definizione di un successivo
accordo tra le competenti autorità degli Stati membri interessati la disciplina di
dettaglio, senza porre alcun limite al numero di Stati che possono esser coinvol-
ti nel programma investigativo.
Tenuto conto del lento progresso sino a quel momento conseguito nei
procedimenti di ratifica della Convenzione del 2000 ed al fine, pertanto, di
anticiparne l’introduzione negli ordinamenti nazionali rispetto al contesto
normativo della citata Convenzione, il Consiglio approvava il 13 giugno
2002 la Decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative
comuni.
Ai sensi dell’art 5 della citata D.Q., gli effetti della stessa “cesseranno allor-
ché la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati
membri dell’Unione Europea entrerà in vigore in tutti gli Stati membri”. Come
si evince anche dal testo, essa risponde alla necessità di «lottare nel modo più
efficace possibile contro la criminalità internazionale» e si presenta come «uno
strumento specifico giuridicamente vincolante, da applicare nelle indagini con-
giunte in materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo».
Il termine di attuazione contenuto nella Decisione quadro 2002/465/GAI è
scaduto il 1° gennaio 2003.
La sua trama normativa riprende le linee guida ed il contenuto della dispo-
sizione di cui all’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 2000 sulla formazio-
ne delle squadre investigative comuni.
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