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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  La costituzione di squadre investigative comuni ed il loro funzionamento
             sono stati previsti nell’art. 13 della Convenzione il 29 Maggio del 2000, relativa
             all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione euro-
             pea, adottata dal Consiglio a norma dell’art. 34 Trattato UE. Tale strumento
             nasce  da  una  proposta  italiana,  positivamente  sperimentata  nell’ambito
             dell’Accordo  bilaterale  in  materia  di  cooperazione  giudiziaria  tra  Italia  e
             Svizzera siglato il 10 settembre 1998 (art. 21) ed è volta a disciplinare quelle
             forme di cooperazione rivelatesi molto utili nella prassi e nelle investigazioni,
             per fattispecie di reato a carattere transnazionale.
                  Come chiarito nella Relazione esplicativa sulla Convenzione, l’art. 13 sta-
             bilisce le condizioni di costituzione delle squadre e le modalità di esecuzione dei
             compiti loro attribuiti, rinviando comunque alla definizione di un successivo
             accordo tra le competenti autorità degli Stati membri interessati la disciplina di
             dettaglio, senza porre alcun limite al numero di Stati che possono esser coinvol-
             ti nel programma investigativo.
                  Tenuto conto del lento progresso sino a quel momento conseguito nei
             procedimenti di ratifica della Convenzione del 2000 ed al fine, pertanto, di
             anticiparne l’introduzione negli ordinamenti nazionali rispetto al contesto
             normativo  della  citata  Convenzione,  il  Consiglio  approvava  il  13  giugno
             2002 la Decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative
             comuni.
                  Ai sensi dell’art 5 della citata D.Q., gli effetti della stessa “cesseranno allor-
             ché la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati
             membri dell’Unione Europea entrerà in vigore in tutti gli Stati membri”. Come
             si evince anche dal testo, essa risponde alla necessità di «lottare nel modo più
             efficace possibile contro la criminalità internazionale» e si presenta come «uno
             strumento specifico giuridicamente vincolante, da applicare nelle indagini con-
             giunte in materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo».
             Il termine di attuazione contenuto nella Decisione quadro 2002/465/GAI è
             scaduto il 1° gennaio 2003.
                  La sua trama normativa riprende le linee guida ed il contenuto della dispo-
             sizione di cui all’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 2000 sulla formazio-
             ne delle squadre investigative comuni.

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