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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L’analisi della dettagliata regolamentazione contenuta nell’art. 13 della
Convenzione di Bruxelles del 2000 e nell’art. 20 del II° Protocollo addizionale
dell’8 novembre 2001 consente, peraltro, di ricavare generali parametri interpre-
tativi di riferimento, sia in occasione della eventuale stipula di ulteriori intese o
accordi bilaterali o multilaterali a carattere generale, sia in occasione di accordi
specifici, conclusi caso per caso con i Paesi extraeuropei (secondo il dettato
dell’art. 19 della Convenzione ONU 2000). Si tratta, evidentemente, di regole-
quadro, volte a definire una cornice generale di riferimento nel cui ambito tali
gruppi investigativi possano operare efficacemente, secondo indirizzi condivisi
che troveranno la loro concretizzazione nell’accordo che fonda la singola squa-
dra. L’Italia era rimasta a lungo l’unico paese a non aver provveduto a trasporre
i contenuti della Decisione quadro 2002/465/GAI all’interno del proprio ordi-
namento, dopo che l’altro Stato che ancora risultava inadempiente, la Grecia, ha
attuato la legislazione sulle squadre investigative con la propria normativa
nazionale di cui alla L. n. 3663 del 2008. Si è trattato certamente di una
clamorosa inadempienza se si considera, da una lato, il fatto che proprio
all’Italia spettò l’iniziativa di prevedere lo strumento nel quadro della
Convenzione UE del 2000 sulla mutua assistenza penale, dall’altro se tiene
mente alla circostanza che le autorità giudiziarie italiane già potevano costituire
squadre investigative comuni nei rapporti con autorità giudiziarie di paesi terzi
(non appartenenti all’UE). come nel caso delle squadre costituite con le autorità
della Confederazione elvetica ovvero con quelle albanesi. Al fine di porre rime-
dio all’imbarazzante ritardo, il nostro legislatore è intervenuto con la Legge di
Delegazione europea 2014 (L. 9 luglio 2015, n. 114), contenente delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea. La legge è entrata in vigore il 15 Agosto 2015. Essa consta
di 21 articoli e nell’allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto
è previsto il parere dei competenti organi parlamentari .
(21)
(21) - In particolare, il Governo è stato autorizzato a trasporre nell’ordinamento nazionale ben 10
Decisioni Quadro (adottate nella vigenza del Trattato di Amsterdam) e 4 Direttive (adottate
sotto il Trattato di Lisbona). Tra le prime, particolarmente rilevanti è appunto la Decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigati-
ve comuni nonché la Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di seque-
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