Page 119 - Rassegna 2017-4_4
P. 119

INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  L’analisi  della  dettagliata  regolamentazione  contenuta  nell’art.  13  della
             Convenzione di Bruxelles del 2000 e nell’art. 20 del II° Protocollo addizionale
             dell’8 novembre 2001 consente, peraltro, di ricavare generali parametri interpre-
             tativi di riferimento, sia in occasione della eventuale stipula di ulteriori intese o
             accordi bilaterali o multilaterali a carattere generale, sia in occasione di accordi
             specifici, conclusi caso per caso con i Paesi extraeuropei (secondo il dettato
             dell’art. 19 della Convenzione ONU 2000). Si tratta, evidentemente, di regole-
             quadro, volte a definire una cornice generale di riferimento nel cui ambito tali
             gruppi investigativi possano operare efficacemente, secondo indirizzi condivisi
             che troveranno la loro concretizzazione nell’accordo che fonda la singola squa-
             dra. L’Italia era rimasta a lungo l’unico paese a non aver provveduto a trasporre
             i contenuti della Decisione quadro 2002/465/GAI all’interno del proprio ordi-
             namento, dopo che l’altro Stato che ancora risultava inadempiente, la Grecia, ha
             attuato  la  legislazione  sulle  squadre  investigative con la propria normativa
             nazionale di cui alla L. n. 3663 del 2008. Si è trattato certamente di una
             clamorosa  inadempienza  se  si  considera,  da  una  lato,  il  fatto  che  proprio
             all’Italia  spettò  l’iniziativa  di  prevedere  lo  strumento  nel  quadro  della
             Convenzione  UE  del  2000  sulla  mutua  assistenza  penale,  dall’altro  se  tiene
             mente alla circostanza che le autorità giudiziarie italiane già potevano costituire
             squadre investigative comuni nei rapporti con autorità giudiziarie di paesi terzi
             (non appartenenti all’UE). come nel caso delle squadre costituite con le autorità
             della Confederazione elvetica ovvero con quelle albanesi. Al fine di porre rime-
             dio all’imbarazzante ritardo, il nostro legislatore è intervenuto con la Legge di
             Delegazione  europea  2014  (L.  9  luglio  2015,  n.  114),  contenente  delega  al
             Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
             dell’Unione europea. La legge è entrata in vigore il 15 Agosto 2015. Essa consta
             di 21 articoli e nell’allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto
             è previsto il parere dei competenti organi parlamentari .
                                                                 (21)
             (21) - In particolare, il Governo è stato autorizzato a trasporre nell’ordinamento nazionale ben 10
                  Decisioni Quadro (adottate nella vigenza del Trattato di Amsterdam) e 4 Direttive (adottate
                  sotto il Trattato di Lisbona). Tra le prime, particolarmente rilevanti è appunto la Decisione
                  quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigati-
                  ve comuni nonché la Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
                  relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di seque-

                                                                                     117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124