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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
zioni che potranno essergli conferite quale autorità giudiziaria nazionale .
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La possibile duplice natura dell’azione esercitata, come membro di
Eurojust o come competente autorità nazionale, può manifestarsi, in particola-
re, in occasione della partecipazione ad una squadra investigativa comune, che
potrà essere subordinata da ciascuno Stato membro ad un accordo con la com-
petente autorità nazionale. Infatti, alle squadre possono partecipare, seppure
non abilitati a svolgere attività diretta, anche organismi europei come Europol,
Olaf e gli stessi membri nazionali di Eurojust, ed anche rappresentanti di altre
agenzie internazionali, come l’FBI. A tale riguardo, i membri nazionali di
(25) - Del tutto innovativa e in grado di contribuire al miglioramento dell’azione dell’organismo, se
compiutamente trasposta a livello nazionale, è l’attribuzione di poteri al membro nazionale
nella sua capacità di competente autorità giudiziaria nazionale secondo il proprio diritto
interno, in base ai nuovi articoli 9-ter, 9-quater e 9-quinquies. In dettaglio, ai sensi dell’art. 9-ter
ciascun Membro, nella sua posizione di autorità nazionale, potrà ricevere e trasmettere richie-
ste di assistenza giudiziaria, dar seguito ad esse, adottare iniziative per facilitare l’esecuzione,
fornire informazioni supplementari, e nel caso di parziale o inadeguata richiesta di assistenza,
potrà fornire alla competente autorità richiedente, informazioni supplementari al fine di assi-
curare l’ottimale esecuzione. Gli stessi poteri potrà esercitare in relazione alla esecuzione dei
provvedimenti che gli verranno trasmessi fondati sul principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni giudiziarie. Ai sensi dell’art. 9-quater il Membro nazionale potrà, in accordo
con la competente autorità giudiziaria e sulla base di una valutazione da operarsi caso per
caso, emettere e completare richieste di assistenza giudiziaria o provvedimenti basati sul prin-
cipio del reciproco riconoscimento; eseguire nel proprio Stato membro richieste di assistenza
giudiziaria o provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento; ordinare misu-
re investigative considerate necessarie e concordate nel corso di attività di coordinamento
organizzate da Eurojust, al fine di fornire assistenza alle competenti autorità coinvolte, ed a
condizione che le autorità nazionali cui l’ordine è rivolto, siano state comunque invitate a par-
teciparvi; autorizzare e coordinare consegne controllate nei loro Stati membri. Infine, ai sensi
dell’art. 9-quinquies i Membri nazionali, sempre nella loro posizione di competenti autorità
nazionali, nei casi di urgenza, potranno autorizzare e coordinare consegne controllate nei
loro Stati membri; dare concreta esecuzione a richieste di assistenza giudiziaria ovvero a
provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento. Trattasi, come è agevole
rilevare, di attribuzioni di grande rilievo destinate ad introdurre significativi cambiamenti
nelle dinamiche della cooperazione giudiziaria, specie per ciò che riguarda i rapporti tra il
Membro nazionale e le corrispondenti autorità giudiziarie. Il loro esercizio è comunque ispi-
rato all’esigenza di conservare in capo all’autorità nazionale la primaria responsabilità nella
conduzione del procedimento, ma con opportuni temperamenti che consentano di dare rilie-
vo a situazioni implicanti l’adozione di urgenti misure, in una logica di condivisione tra l’au-
torità nazionale e il Membro nazionale. Per tali ragioni, quest’ultimo dovrà precisare e ren-
dere sempre nota la sua qualità, specificando se stia agendo come organo di Eurojust o come
competente autorità nazionale.
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