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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               zioni che potranno essergli conferite quale autorità giudiziaria nazionale .
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                    La  possibile  duplice  natura  dell’azione  esercitata,  come  membro  di
               Eurojust o come competente autorità nazionale, può manifestarsi, in particola-
               re, in occasione della partecipazione ad una squadra investigativa comune, che
               potrà essere subordinata da ciascuno Stato membro ad un accordo con la com-
               petente autorità nazionale. Infatti, alle squadre possono partecipare, seppure
               non abilitati a svolgere attività diretta, anche organismi europei come Europol,
               Olaf e gli stessi membri nazionali di Eurojust, ed anche rappresentanti di altre
               agenzie  internazionali,  come  l’FBI.  A  tale  riguardo,  i  membri  nazionali  di
               (25) - Del tutto innovativa e in grado di contribuire al miglioramento dell’azione dell’organismo, se
                    compiutamente trasposta a livello nazionale, è l’attribuzione di poteri al membro nazionale
                    nella  sua  capacità  di  competente  autorità  giudiziaria  nazionale  secondo  il  proprio  diritto
                    interno, in base ai nuovi articoli 9-ter, 9-quater e 9-quinquies. In dettaglio, ai sensi dell’art. 9-ter
                    ciascun Membro, nella sua posizione di autorità nazionale, potrà ricevere e trasmettere richie-
                    ste di assistenza giudiziaria, dar seguito ad esse, adottare iniziative per facilitare l’esecuzione,
                    fornire informazioni supplementari, e nel caso di parziale o inadeguata richiesta di assistenza,
                    potrà fornire alla competente autorità richiedente, informazioni supplementari al fine di assi-
                    curare l’ottimale esecuzione. Gli stessi poteri potrà esercitare in relazione alla esecuzione dei
                    provvedimenti che gli verranno trasmessi fondati sul principio del mutuo riconoscimento
                    delle decisioni giudiziarie. Ai sensi dell’art. 9-quater il Membro nazionale potrà, in accordo
                    con la competente autorità giudiziaria e sulla base di una valutazione da operarsi caso per
                    caso, emettere e completare richieste di assistenza giudiziaria o provvedimenti basati sul prin-
                    cipio del reciproco riconoscimento; eseguire nel proprio Stato membro richieste di assistenza
                    giudiziaria o provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento; ordinare misu-
                    re investigative considerate necessarie e concordate nel corso di attività di coordinamento
                    organizzate da Eurojust, al fine di fornire assistenza alle competenti autorità coinvolte, ed a
                    condizione che le autorità nazionali cui l’ordine è rivolto, siano state comunque invitate a par-
                    teciparvi; autorizzare e coordinare consegne controllate nei loro Stati membri. Infine, ai sensi
                    dell’art. 9-quinquies i Membri nazionali, sempre nella loro posizione di competenti autorità
                    nazionali, nei casi di urgenza, potranno autorizzare e coordinare consegne controllate nei
                    loro Stati membri; dare concreta esecuzione a richieste di assistenza giudiziaria ovvero a
                    provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento. Trattasi, come è agevole
                    rilevare, di attribuzioni di grande rilievo destinate ad introdurre significativi cambiamenti
                    nelle dinamiche della cooperazione giudiziaria, specie per ciò che riguarda i rapporti tra il
                    Membro nazionale e le corrispondenti autorità giudiziarie. Il loro esercizio è comunque ispi-
                    rato all’esigenza di conservare in capo all’autorità nazionale la primaria responsabilità nella
                    conduzione del procedimento, ma con opportuni temperamenti che consentano di dare rilie-
                    vo a situazioni implicanti l’adozione di urgenti misure, in una logica di condivisione tra l’au-
                    torità nazionale e il Membro nazionale. Per tali ragioni, quest’ultimo dovrà precisare e ren-
                    dere sempre nota la sua qualità, specificando se stia agendo come organo di Eurojust o come
                    competente autorità nazionale.

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