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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
c. Il ruolo di Eurojust nella costituzione e nel funzionamento delle squadre investigative comuni
Il tema delle squadre investigative comuni è presente in più punti della
normativa che nel 2009 ha rafforzato le prerogative di Eurojust. Non poteva
essere diversamente, avuto riguardo alla coincidenza tra la finalità dello stru-
mento di cooperazione giudiziaria in questione e i compiti di coordinamento
sovranazionale propri dell’organismo di cooperazione .
(24)
Come è noto, l’obiettivo di fondo della citata Decisione n. 426 è stato
quello di accrescere l’effettività dell’azione di Eurojust, migliorando, nel quadro
delle possibilità offerte dall’allora Trattato di Amsterdam, la capacità di coordi-
namento e di supporto alle autorità giudiziarie nazionali, mediante:
- il rafforzamento delle capacità strutturali-operative dell’organismo; l’in-
cremento delle prerogative dei Membri nazionali e del Collegio;
- il miglioramento della capacità di scambiare informazioni con l’autorità
nazionale; il rafforzamento della cooperazione con la Rete e con le autorità
nazionali;
- il miglioramento con gli altri organismi di cooperazione e con gli Stati
terzi. Per quanto qui rileva, la nuova Decisione si caratterizza per uno sfumato
rafforzamento dei poteri del membro nazionale, a fronte di innovative attribu-
fortemente depotenziata, ove il ruolo del pubblico Ministero fosse stato limitato alla mera
direzione della stessa, senza consentirne la diretta partecipazione. Ne sarebbe derivata, inve-
ro, un’ irragionevole differenziazione nel regime di acquisibilità/utilizzabilità degli atti di
indagine, atteso che gli atti delegati dal pubblico ministero alla Polizia Giudiziaria ed espletati
dalla squadra investigativa comune sarebbero stati passibili di diretta utilizzabilità (seppur nei
limiti indicati sub art. 6), mentre gli atti compiuti direttamente dal pubblico ministero avreb-
bero dovuti essere acquisiti dall’autorità straniera attraverso richiesta rogatoriale. Anche per
quanto attiene alle attività svolte all’estero, il pubblico ministero non avrebbe potuto parte-
cipare all’acquisizione di prove, se non attraverso gli ordinari canali rogatoriali, laddove la sua
partecipazione alla squadra investigativa comune gli consentirebbe di provvedervi diretta-
mente, con conseguente piena e diretta utilizzabilità degli atti compiuti. Tale irragionevole
esclusione è stata superata in sede di esame del provvedimento legislativo finale quale emen-
dato presso la competente Commissione legislativa del Senato, che ha espressamente recepi-
to tale possibilità di diretta partecipazione del pubblico ministero italiano alla squadra inve-
stigativa comune.
(24) - Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione n. 426 finalizzata al rafforzamento
di Eurojust, fissando al 4 giugno 2011 il termine entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto
attuarne il contenuto negli ordinamenti nazionali.
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