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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    L’articolo 6 prevede il regime di utilizzazione delle informazioni investiga-
               tive e degli atti di indagine. Questa parte del testo normativo affronta il delicato
               tema della utilizzabilità processuale degli elementi investigativi raccolti nel corso
               delle attività dispiegate dalla squadra.
                    Il secondo e terzo comma della previsione dispongono, difatti, che nel
               fascicolo del dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di procedura penale
               entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra
               investigativa comune. Inoltre, nei casi previsti dal presente decreto, gli atti com-
               piuti all’estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli
               atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura
               penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
                    L’articolo 4 del presente decreto delinea, invece, il contenuto dell’atto
               costitutivo. Su questo punto preme innanzitutto rilevare che il decreto del
               2016 ha apportato una significante modifica rispetto al precedente schema di
               decreto  legislativo  recante  le  norme  di  attuazione  della  decisione  quadro
               2002/465/GAI, che di fatto amplia la portata operativa delle squadre inve-
               stigative  comuni  in  linea  con  la  ratio  sottostante  la  Decisione  quadro  del
               2002 .
                    (23)
               (23) - Al riguardo, si evidenzia come l’art. 4 del precedente schema di decreto legislativo nel preve-
                    dere che “l’atto costitutivo indica: a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia
                    i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali
                    e gli agenti di polizia giudiziaria (…)”, di fatto escludeva la possibilità della partecipazione
                    alla squadra del pubblico Ministero, al quale viene riconosciuta esclusivamente la direzione
                    della JIT che operi nel territorio dello Stato italiano (articolo 4 co. 6).
                    Tale impostazione non risultava in linea con la normativa sovranazionale: come sottolineato
                    anche nel “Manuale ad uso delle squadre investigative comuni” (Consiglio dell’Unione euro-
                    pea 15790/1/11 REV 1) tra i principali vantaggi di una JIT va annoverata la “possibilità di
                    scambiare informazioni direttamente tra i membri della JIT senza dover ricorrere a richieste
                    ufficiali”, nonché la “possibilità di richiedere misure investigative direttamente tra i membri
                    della squadra, senza bisogno di rogatorie”.
                    In altre parole, la ratio sottesa alla previsione delle squadre investigative è quella di agevolare
                    lo svolgimento di attività d’indagine che “comportino inchieste difficili e di notevole portata,
                    che hanno un collegamento con altri Stati Membri” (art. 1, § 2 lett. a), evitando il ricorso a
                    richieste rogatoriali e consentendo la diretta utilizzabilità degli atti acquisiti. La previsione di
                    una mera ‘direzione esterna’ della squadra da parte del pubblico ministero, tra l’altro limitata
                    agli atti compiuti dalla squadra nel territorio italiano, risultava pertanto estremamente limita-
                    tiva dello strumento delle squadre investigative. È evidente, infatti, che le finalità della squa-
                    dra sarebbero state fortemente compromesse, e l’efficacia delle squadre investigative comuni

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