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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
L’articolo 6 prevede il regime di utilizzazione delle informazioni investiga-
tive e degli atti di indagine. Questa parte del testo normativo affronta il delicato
tema della utilizzabilità processuale degli elementi investigativi raccolti nel corso
delle attività dispiegate dalla squadra.
Il secondo e terzo comma della previsione dispongono, difatti, che nel
fascicolo del dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di procedura penale
entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra
investigativa comune. Inoltre, nei casi previsti dal presente decreto, gli atti com-
piuti all’estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli
atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura
penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
L’articolo 4 del presente decreto delinea, invece, il contenuto dell’atto
costitutivo. Su questo punto preme innanzitutto rilevare che il decreto del
2016 ha apportato una significante modifica rispetto al precedente schema di
decreto legislativo recante le norme di attuazione della decisione quadro
2002/465/GAI, che di fatto amplia la portata operativa delle squadre inve-
stigative comuni in linea con la ratio sottostante la Decisione quadro del
2002 .
(23)
(23) - Al riguardo, si evidenzia come l’art. 4 del precedente schema di decreto legislativo nel preve-
dere che “l’atto costitutivo indica: a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia
i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria (…)”, di fatto escludeva la possibilità della partecipazione
alla squadra del pubblico Ministero, al quale viene riconosciuta esclusivamente la direzione
della JIT che operi nel territorio dello Stato italiano (articolo 4 co. 6).
Tale impostazione non risultava in linea con la normativa sovranazionale: come sottolineato
anche nel “Manuale ad uso delle squadre investigative comuni” (Consiglio dell’Unione euro-
pea 15790/1/11 REV 1) tra i principali vantaggi di una JIT va annoverata la “possibilità di
scambiare informazioni direttamente tra i membri della JIT senza dover ricorrere a richieste
ufficiali”, nonché la “possibilità di richiedere misure investigative direttamente tra i membri
della squadra, senza bisogno di rogatorie”.
In altre parole, la ratio sottesa alla previsione delle squadre investigative è quella di agevolare
lo svolgimento di attività d’indagine che “comportino inchieste difficili e di notevole portata,
che hanno un collegamento con altri Stati Membri” (art. 1, § 2 lett. a), evitando il ricorso a
richieste rogatoriali e consentendo la diretta utilizzabilità degli atti acquisiti. La previsione di
una mera ‘direzione esterna’ della squadra da parte del pubblico ministero, tra l’altro limitata
agli atti compiuti dalla squadra nel territorio italiano, risultava pertanto estremamente limita-
tiva dello strumento delle squadre investigative. È evidente, infatti, che le finalità della squa-
dra sarebbero state fortemente compromesse, e l’efficacia delle squadre investigative comuni
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