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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             Eurojust, qualora agiscano nell’esercizio dei poteri loro conferiti come autorità
             giudiziarie (o di polizia) nazionali e ove ciò sia previsto dalla loro legislazione
             nazionale, possono divenire a pieno titolo membri di una squadra investigativa
             comune, con i relativi poteri. Quando agiscono invece solo nella qualità di orga-
             ni di Eurojust, essi possono svolgere una funzione sì importante, anche nella
             fase costitutiva della iniziativa, ma come elementi esterni di supporto e non
             quali componenti della squadra. Lo stesso dicasi per i membri di Europol, che
             ai sensi dell’art. 3a della relativa Convenzione, possono partecipare alla JIT nella
             loro capacità di supporto, ma non è dato loro prendere parte ad alcuna misura
             coercitiva. Sotto questo profilo, appaiono utili le specificazioni operate dall’art.
             9-septies della Decisione del 2009 secondo cui gli Stati membri possono subor-
             dinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo con la propria a.g. e
             all’obbligo di specificare la diversa qualità che potrà dispiegarsi dal singolo com-
             ponente (quale autorità nazionale ovvero quale rappresentante di Eurojust).
                  Le norme descritte saranno di grande impatto nell’esercizio delle funzioni
             di coordinamento e porranno il membro nazionale in una chiara posizione di
             intersezione tra l’organismo europeo e l’ordinamento di appartenenza, di cui
             costituirà sempre più una vera e propria estensione, in relazione a singoli pro-
             cedimenti, sul piano sovranazionale.
                  Pur non essendo obbligatorio prevedere il coinvolgimento di Eurojust ed
             Europol  nell’istituzione  e  nel  funzionamento  di  una  squadra  investigativa
             comune, entrambe le organizzazioni svolgono comunque un ruolo cruciale ai
             fini dell’efficacia e della capacità operativa della squadra e del successo globale
             delle indagini. Inoltre l’esigenza di costituire una squadra investigativa comune
             integra una di quelle circostanze che rendono obbligatoria una comunicazione
             al membro nazionale, ai sensi dell’art. 13 della Decisione del 2009 citata. Tale
             obbligo è finalizzato al miglioramento delle funzioni di coordinamento investi-
             gativo sopranazionale attraverso la previsione di flussi informativi tra il mem-
             bro nazionale e le corrispondenti autorità giudiziarie (art. 13), essendo la dispo-
             nibilità di informazioni sulla esistenza di indagini a carattere transnazionale o,
             più  semplicemente,  di  fatti  criminosi  coinvolgenti  due  o  più  Stati  membri
             (ovvero Stati terzi), imprescindibile condizione affinché Eurojust possa svolge-
             re il proprio mandato.

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