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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Eurojust, qualora agiscano nell’esercizio dei poteri loro conferiti come autorità
giudiziarie (o di polizia) nazionali e ove ciò sia previsto dalla loro legislazione
nazionale, possono divenire a pieno titolo membri di una squadra investigativa
comune, con i relativi poteri. Quando agiscono invece solo nella qualità di orga-
ni di Eurojust, essi possono svolgere una funzione sì importante, anche nella
fase costitutiva della iniziativa, ma come elementi esterni di supporto e non
quali componenti della squadra. Lo stesso dicasi per i membri di Europol, che
ai sensi dell’art. 3a della relativa Convenzione, possono partecipare alla JIT nella
loro capacità di supporto, ma non è dato loro prendere parte ad alcuna misura
coercitiva. Sotto questo profilo, appaiono utili le specificazioni operate dall’art.
9-septies della Decisione del 2009 secondo cui gli Stati membri possono subor-
dinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo con la propria a.g. e
all’obbligo di specificare la diversa qualità che potrà dispiegarsi dal singolo com-
ponente (quale autorità nazionale ovvero quale rappresentante di Eurojust).
Le norme descritte saranno di grande impatto nell’esercizio delle funzioni
di coordinamento e porranno il membro nazionale in una chiara posizione di
intersezione tra l’organismo europeo e l’ordinamento di appartenenza, di cui
costituirà sempre più una vera e propria estensione, in relazione a singoli pro-
cedimenti, sul piano sovranazionale.
Pur non essendo obbligatorio prevedere il coinvolgimento di Eurojust ed
Europol nell’istituzione e nel funzionamento di una squadra investigativa
comune, entrambe le organizzazioni svolgono comunque un ruolo cruciale ai
fini dell’efficacia e della capacità operativa della squadra e del successo globale
delle indagini. Inoltre l’esigenza di costituire una squadra investigativa comune
integra una di quelle circostanze che rendono obbligatoria una comunicazione
al membro nazionale, ai sensi dell’art. 13 della Decisione del 2009 citata. Tale
obbligo è finalizzato al miglioramento delle funzioni di coordinamento investi-
gativo sopranazionale attraverso la previsione di flussi informativi tra il mem-
bro nazionale e le corrispondenti autorità giudiziarie (art. 13), essendo la dispo-
nibilità di informazioni sulla esistenza di indagini a carattere transnazionale o,
più semplicemente, di fatti criminosi coinvolgenti due o più Stati membri
(ovvero Stati terzi), imprescindibile condizione affinché Eurojust possa svolge-
re il proprio mandato.
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