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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             a.  Le nuove norme sull’estradizione per l’estero


                  I  commi  inseriti  all’art.  697  (bis,  ter,  quater,  quinquies)  regolano  meglio  i
             poteri discrezionali del Ministro della Giustizia in materia, specie quando un
             accordo internazionale prevede il poter di concedere l’estradizione senza rego-
             lare l’esercizio (necessità di tener contro della gravità, del fatto, degli interessi
             lesi dal reato, ecc.).
                  Nuove sono anche le norme sul procedimento, che si caratterizzano per
             una accentuazione dei profili garantistici e per la previsione di termini certi per
             la delibazione sulla richiesta di estradizione.
                  Specifici termini, infatti, sono previsti ai fini della trasmissione della richie-
             sta estradizionale al procuratore generale presso al competente corte di appello
             (comma 1 art. 703).
                  Meritano poi particolare attenzione:
                  -  la  previsione  sulla  necessità  dell’interrogatorio  dell’interessato,  che  si
             aggiunge alla raccolta del suo consenso all’estradizione ed al principio di spe-
             cialità (art. 703, comma 2);
                  - quella sulla necessaria presenza del difensore se il consenso all’estradizio-
             ne o alla rinuncia al principio di specialità non vengono formulai in presenza
             del difensore (art. 703, comma 2);
                  - quella in tema di riduzione del termine da tre mesi a trenta giorni per la
             formulazione da parte del Procuratore generale della sua requisitoria (comma
             quarto art. 703);
                  - quella sulla fissazione di un termine per la decisione sula richiesta di
             estradizione in capo alla Corte di Appello (sei mesi) come previsto dall’art. 704,
             comma secondo.
                  In materia di estradizione dall’estero viene regolato meglio l’impatto del
             principio di specialità nel contesto dei procedimenti per i quali la consegna non
             può avvenire: infatti si prevede che quando le convenzioni internazionali pre-
             vedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giu-
             dice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è
             stata esercitata (art. 721 riformulato).



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