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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
- il limite temporale e processuale per il trasferimento: fino a quando non
è stata esercitata l’azione penale;
- la definizione dei criteri per la individuazione dell’autorità giudiziaria
straniera che presenti i più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si
procede o con le fonti di prova (luogo di consumazione del reato o delle con-
seguenze dannose, luogo in cui si trovano la maggior parte delle fonti di prova,
luogo in cui si risiede, dimora o è domiciliato l’indagato, impossibilità di proce-
dere ad estradizione;
- regole procedurali per il trasferimento, inclusa la comunicazione della
decisione sul trasferimento al Ministro della Giustizia che potrebbe vietarne
l’operatività nel termine di trenta giorni dalla ricezione quando sono compro-
messi sovranità sicurezza o altri interessi essenziali;
- la sospensione del procedimento penale dal momento della trasmissione
al Ministro della giustizia e sino alla comunicazione della decisione del Ministro;
a seguito della comunicazione al Ministro e decorsi trenta giorni senza che il
Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice pronuncia su richiesta
del p.m. decreto di archiviazione.
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