Page 134 - Rassegna 2017-4_4
P. 134

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    - il limite temporale e processuale per il trasferimento: fino a quando non
               è stata esercitata l’azione penale;
                    -  la  definizione  dei  criteri  per  la  individuazione  dell’autorità  giudiziaria
               straniera che presenti i più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si
               procede o con le fonti di prova (luogo di consumazione del reato o delle con-
               seguenze dannose, luogo in cui si trovano la maggior parte delle fonti di prova,
               luogo in cui si risiede, dimora o è domiciliato l’indagato, impossibilità di proce-
               dere ad estradizione;
                    - regole procedurali per il trasferimento, inclusa la comunicazione della
               decisione sul trasferimento al Ministro della Giustizia che potrebbe vietarne
               l’operatività nel termine di trenta giorni dalla ricezione quando sono compro-
               messi sovranità sicurezza o altri interessi essenziali;
                    - la sospensione del procedimento penale dal momento della trasmissione
               al Ministro della giustizia e sino alla comunicazione della decisione del Ministro;
               a seguito della comunicazione al Ministro e decorsi trenta giorni senza che il
               Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice pronuncia su richiesta
               del p.m. decreto di archiviazione.

































               132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139