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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



               2. La questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale


                    Occorre, innanzitutto, ricordare brevemente la genesi della vicenda.
                    La  Corte  di  Cassazione,  Terza  Sezione  Penale,  e  la  Corte  d’appello  di
               Milano - prima di decidere su controversie in materia di frodi fiscali punite dal
               D.Lgs.  n.74/2000  e  attinenti  alla  riscossione  dell’IVA  -  avevano  investito  la
               Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
               l. 130/2008 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona) nella parte in cui
               autorizza e rende esecutivo l’art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, come interpretato
               dalla CGUE nella sentenza dell’8 settembre 2015, resa nell’ambito della causa
               C-105/14, Taricco I.
                    Con la predetta sentenza, infatti, la CGUE aveva affermato che l’art. 325
               TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli
               artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale - per effetto
               del quale gli atti interruttivi della prescrizione comportano, di regola, per i reati
               fiscali aventi a oggetto l’IVA, l’aumento di un quarto del tempo necessario a
               prescrivere - quando tale aumento non sia sufficiente a infliggere sanzioni effet-
               tive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frodi gravi che ledono
               gli interessi finanziari dell’UE; ovvero quando frodi lesive degli interessi finan-
               ziari dello SM sono soggette a termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli
               previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
                    La Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Milano avevano, invero,
               ritenuto che tale imposizione fosse in contrasto con i principi supremi dell’or-
               dine costituzionale italiano e con i diritti inalienabili della persona espressi dagli
               artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma,
               della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia
               penale.
                    Questo principio comporta che le scelte relative al regime della punibilità
               siano assunte esclusivamente dal legislatore mediante norme sufficientemente
               determinate e applicabili solo a fatti commessi quando esse erano già in vigore.
                    Secondo i giudici rimettenti invece l’omessa applicazione degli artt. 160,
               ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che concerne anche le con-
               dotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza resa in causa Taricco,

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