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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
2. La questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale
Occorre, innanzitutto, ricordare brevemente la genesi della vicenda.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, e la Corte d’appello di
Milano - prima di decidere su controversie in materia di frodi fiscali punite dal
D.Lgs. n.74/2000 e attinenti alla riscossione dell’IVA - avevano investito la
Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
l. 130/2008 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona) nella parte in cui
autorizza e rende esecutivo l’art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, come interpretato
dalla CGUE nella sentenza dell’8 settembre 2015, resa nell’ambito della causa
C-105/14, Taricco I.
Con la predetta sentenza, infatti, la CGUE aveva affermato che l’art. 325
TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli
artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale - per effetto
del quale gli atti interruttivi della prescrizione comportano, di regola, per i reati
fiscali aventi a oggetto l’IVA, l’aumento di un quarto del tempo necessario a
prescrivere - quando tale aumento non sia sufficiente a infliggere sanzioni effet-
tive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frodi gravi che ledono
gli interessi finanziari dell’UE; ovvero quando frodi lesive degli interessi finan-
ziari dello SM sono soggette a termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli
previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
La Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Milano avevano, invero,
ritenuto che tale imposizione fosse in contrasto con i principi supremi dell’or-
dine costituzionale italiano e con i diritti inalienabili della persona espressi dagli
artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia
penale.
Questo principio comporta che le scelte relative al regime della punibilità
siano assunte esclusivamente dal legislatore mediante norme sufficientemente
determinate e applicabili solo a fatti commessi quando esse erano già in vigore.
Secondo i giudici rimettenti invece l’omessa applicazione degli artt. 160,
ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che concerne anche le con-
dotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza resa in causa Taricco,
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