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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra
la regola enunciata dalla sentenza in causa Taricco I e l’art. 25 Cost., la Corte
Costituzionale si è chiesta se la Corte di giustizia avesse ritenuto che il giudice
nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con
un principio cardine dell’ordinamento italiano, e ha dichiarato di pensare in
contrario, anche perché, in linea di principio, il diritto dell’Unione e le sentenze
che ne specificano il significato non possono interpretarsi nel senso di imporre
allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale.
Da alcune frasi contenute nella sentenza in causa Taricco I la Corte
Costituzionale ha tratto il convincimento che si sia inteso affermare che la rego-
la tratta dall’art. 325 TFUE è applicabile solo se è compatibile con identità
costituzionale dello Stato membro e che spetta alle competenti autorità di quel-
lo Stato, e in particolare in Italia alla Corte Costituzionale, farsi carico di una sif-
fatta valutazione.
Questa compatibilità nel caso in esame manca perché la Costituzione ita-
liana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello
riconosciuto dalle fonti europee, in quanto non è limitato alla descrizione del
fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la
punibilità.
La Corte Costituzionale poi ha aggiunto che anche «se si dovesse ritenere
che la prescrizione ha natura processuale, o che comunque può essere regolata
anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente
resterebbe il principio che l’attività del giudice chiamato ad applicarla deve
dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate.
In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costi-
tuzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere di
creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge appro-
vata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano
incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la
legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire».
Da tutte queste considerazioni hanno tratto origine le questioni che la
Corte costituzionale ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea,
chiedendole se la normativa nazionale debba essere disapplicata, nel senso indi-
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