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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra
               la regola enunciata dalla sentenza in causa Taricco I e l’art. 25 Cost., la Corte
               Costituzionale si è chiesta se la Corte di giustizia avesse ritenuto che il giudice
               nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con
               un  principio  cardine  dell’ordinamento  italiano,  e  ha  dichiarato  di  pensare  in
               contrario, anche perché, in linea di principio, il diritto dell’Unione e le sentenze
               che ne specificano il significato non possono interpretarsi nel senso di imporre
               allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale.
                    Da  alcune  frasi  contenute  nella  sentenza  in  causa  Taricco  I  la  Corte
               Costituzionale ha tratto il convincimento che si sia inteso affermare che la rego-
               la  tratta  dall’art.  325  TFUE  è  applicabile  solo  se  è  compatibile  con  identità
               costituzionale dello Stato membro e che spetta alle competenti autorità di quel-
               lo Stato, e in particolare in Italia alla Corte Costituzionale, farsi carico di una sif-
               fatta valutazione.
                    Questa compatibilità nel caso in esame manca perché la Costituzione ita-
               liana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello
               riconosciuto dalle fonti europee, in quanto non è limitato alla descrizione del
               fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la
               punibilità.
                    La Corte Costituzionale poi ha aggiunto che anche «se si dovesse ritenere
               che la prescrizione ha natura processuale, o che comunque può essere regolata
               anche  da  una  normativa  posteriore  alla  commissione  del  reato,  ugualmente
               resterebbe  il  principio  che  l’attività  del  giudice  chiamato  ad  applicarla  deve
               dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate.
                    In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costi-
               tuzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere di
               creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge appro-
               vata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano
               incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la
               legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire».
                    Da  tutte  queste  considerazioni  hanno  tratto  origine  le  questioni  che  la
               Corte costituzionale ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea,
               chiedendole se la normativa nazionale debba essere disapplicata, nel senso indi-

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