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OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                             NELLA CAUSA C-42/17 COSIDDETTA “TARICCO 2”


             determina un aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva.
             Mancherebbe, inoltre, una normativa adeguatamente determinata, perché non
             è  chiarito,  né  quando  le  frodi  devono  ritenersi  gravi,  né  quando  ricorre  un
             numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione
             degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen, cosicché la
             relativa determinazione sarebbe rimessa al giudice.
                  Secondo i giudici rimettenti la questione di legittimità costituzionale, le
             condizioni di non applicazione enucleate dalla sentenza Taricco ricorrerebbero
             nei rispettivi giudizi principali; tuttavia, la soluzione di non applicazione con-
             fliggerebbe, appunto, con un principio supremo dell’ordine costituzionale ita-
             liano quale il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, comma 2,
             Cost.
                  Perciò i rimettenti hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’il-
             legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, nella parte
             in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del
             TFUE,  come  interpretato  dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell’Unione
             europea.
                  Con l’ordinanza n. 24 del 2017 in data 23 novembre 2016, pervenuta alla
             Corte di giustizia il 26 gennaio 2017, la Corte Costituzionale ha sottoposto alla
             Corte  di  giustizia  dell’Unione  europea  tre  quesiti  pregiudiziali  ex  art.  267
             TFUE, due dei quali riguardavano l’interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e
             2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e uno l’inter-
             pretazione  della  citata  sentenza  della  Corte  di  giustizia  8  settembre  2015  in
             causa C-105/14, Taricco I.
                  In particolare, i quesiti pregiudiziali erano così articolati:
                  1) se l’art. 325, par. 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso
             di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-
             scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi
             frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini
             di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
             di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche
             quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente
             determinata;

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