Page 137 - Rassegna 2017-4_4
P. 137
OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
NELLA CAUSA C-42/17 COSIDDETTA “TARICCO 2”
determina un aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva.
Mancherebbe, inoltre, una normativa adeguatamente determinata, perché non
è chiarito, né quando le frodi devono ritenersi gravi, né quando ricorre un
numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione
degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen, cosicché la
relativa determinazione sarebbe rimessa al giudice.
Secondo i giudici rimettenti la questione di legittimità costituzionale, le
condizioni di non applicazione enucleate dalla sentenza Taricco ricorrerebbero
nei rispettivi giudizi principali; tuttavia, la soluzione di non applicazione con-
fliggerebbe, appunto, con un principio supremo dell’ordine costituzionale ita-
liano quale il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, comma 2,
Cost.
Perciò i rimettenti hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, nella parte
in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del
TFUE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea.
Con l’ordinanza n. 24 del 2017 in data 23 novembre 2016, pervenuta alla
Corte di giustizia il 26 gennaio 2017, la Corte Costituzionale ha sottoposto alla
Corte di giustizia dell’Unione europea tre quesiti pregiudiziali ex art. 267
TFUE, due dei quali riguardavano l’interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e
2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e uno l’inter-
pretazione della citata sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2015 in
causa C-105/14, Taricco I.
In particolare, i quesiti pregiudiziali erano così articolati:
1) se l’art. 325, par. 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso
di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-
scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini
di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche
quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente
determinata;
135

