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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    2) se il predetto art. 325 debba essere interpretato nel senso di imporre al
               giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando
               nell’ordinamento dello Stato Membro la prescrizione è parte del diritto penale
               sostanziale e soggetta al principio di legalità;
                    3) se la sentenza CGUE, 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco,
               debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare
               la predetta normativa nazionale, anche quando tale omessa applicazione sia in
               contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato Membro
               o  con  i  diritti  inalienabili  della  persona  riconosciuti  dalla  Costituzione  dello
               Stato Membro.
                    Secondo la Corte Costituzionale, la compatibilità della regola enunciata
               dalla sentenza Taricco I andrebbe valutata sulla base della premessa che in Italia
               la prescrizione, avendo natura sostanziale anziché processuale, soggiace al prin-
               cipio supremo di legalità in materia penale.
                    La  Corte  Costituzionale,  dunque,  ha  ritenuto  necessario  chiedere  alla
               CGUE se la predetta regola:
                    1) soddisfi il requisito della determinatezza, che per la Costituzione italia-
               na deve caratterizzare le norme penali sostanziali così da consentire alle persone
               di  comprendere  le  conseguenze  penali  della  propria  condotta  e,  allo  stesso
               tempo, di impedire l’arbitrio applicativo del giudice [Su questo aspetto, la Corte
               Costituzionale è dell’avviso che la regola Taricco I non soddisfi il requisito della
               determinatezza in quanto:
                    a) la persona che ha realizzato la condotta penalmente rilevante non pote-
               va ragionevolmente pensare, prima della sentenza Taricco I, che l’art. 325 pre-
               scrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160 e 161 del c.p. in presenza di
               quelle condizioni;
                    b) il giudice non è in grado di definire in via interpretativa con la necessa-
               ria determinatezza né quando le frodi devono ritenersi gravi né quando ricorre
               un numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazio-
               ne];
                    2)  sia  applicabile  solo  se  compatibile  con  l’identità  costituzionale  dello
               Stato Membro [se così fosse, la Corte Costituzionale, che, pure riconosce la
               responsabilità dello Stato per avere omesso di approntare un rimedio efficace

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