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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
2) se il predetto art. 325 debba essere interpretato nel senso di imporre al
giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando
nell’ordinamento dello Stato Membro la prescrizione è parte del diritto penale
sostanziale e soggetta al principio di legalità;
3) se la sentenza CGUE, 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco,
debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare
la predetta normativa nazionale, anche quando tale omessa applicazione sia in
contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato Membro
o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello
Stato Membro.
Secondo la Corte Costituzionale, la compatibilità della regola enunciata
dalla sentenza Taricco I andrebbe valutata sulla base della premessa che in Italia
la prescrizione, avendo natura sostanziale anziché processuale, soggiace al prin-
cipio supremo di legalità in materia penale.
La Corte Costituzionale, dunque, ha ritenuto necessario chiedere alla
CGUE se la predetta regola:
1) soddisfi il requisito della determinatezza, che per la Costituzione italia-
na deve caratterizzare le norme penali sostanziali così da consentire alle persone
di comprendere le conseguenze penali della propria condotta e, allo stesso
tempo, di impedire l’arbitrio applicativo del giudice [Su questo aspetto, la Corte
Costituzionale è dell’avviso che la regola Taricco I non soddisfi il requisito della
determinatezza in quanto:
a) la persona che ha realizzato la condotta penalmente rilevante non pote-
va ragionevolmente pensare, prima della sentenza Taricco I, che l’art. 325 pre-
scrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160 e 161 del c.p. in presenza di
quelle condizioni;
b) il giudice non è in grado di definire in via interpretativa con la necessa-
ria determinatezza né quando le frodi devono ritenersi gravi né quando ricorre
un numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazio-
ne];
2) sia applicabile solo se compatibile con l’identità costituzionale dello
Stato Membro [se così fosse, la Corte Costituzionale, che, pure riconosce la
responsabilità dello Stato per avere omesso di approntare un rimedio efficace
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