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OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                             NELLA CAUSA C-42/17 COSIDDETTA “TARICCO 2”


             contro le gravi frodi fiscali in danno dell’UE, respingerebbe la questione di
             legittimità; se così non fosse, invece, la Corte Costituzionale paventa di acco-
             gliere la questione di legittimità ricorrendo, per la prima volta nella storia, all’ap-
             plicazione dei controlimiti].
                  Con l’ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha, dunque, ritenu-
             to che il principio di legalità in materia penale, sancito dall’art. 25 Cost., esprime
             un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili
             dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e
             non abbiano in nessun caso portata retroattiva, e che, se questo principio per
             effetto della decisione della Corte di giustizia dovesse risultare violato, sarebbe
             necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha
             autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa con-
             sente che quell’ipotesi normativa si realizzi.
                  Ciò  posto,  l’ordinanza  rileva  che  la  decisione  della  Corte  di  giustizia
             muove dal presupposto che la prescrizione ha natura processuale, mentre per
             l’ordinamento  italiano,  come  per  altri  ordinamenti  europei,  essa  ha  natura
             sostanziale, e che su questo aspetto, che non riguarda direttamente le compe-
             tenze dell’Unione e le sue norme, non vi è alcuna esigenza di uniformità nel-
             l’ambito europeo. Ciascuno Stato perciò dovrebbe essere libero di attribuire alla
             prescrizione dei reati natura sostanziale o processuale, in conformità alla sua
             tradizione costituzionale.
                  Inoltre, la regola enunciata dalla decisione in causa Taricco I non risultava
             in modo chiaro e immediato dall’art. 325 del TFUE, e non era conoscibile; per-
             ciò non era rispettosa del principio di determinatezza posto dall’art. 25 Cost.
                  Al giudice, secondo la Corte Costituzionale, non possono spettare scelte
             basate su discrezionali valutazioni di politica criminale. In particolare, il tempo
             necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi
             per  calcolarlo  devono  essere  il  frutto  dell’applicazione,  da  parte  del  giudice
             penale, di regole legali sufficientemente determinate. In caso contrario, il con-
             tenuto di queste regole sarebbe deciso da un Tribunale volta per volta, cosa che
             è senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25,
             secondo comma, Cost. che declina una versione particolarmente rigida nella
             materia penale.

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