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OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
NELLA CAUSA C-42/17 COSIDDETTA “TARICCO 2”
contro le gravi frodi fiscali in danno dell’UE, respingerebbe la questione di
legittimità; se così non fosse, invece, la Corte Costituzionale paventa di acco-
gliere la questione di legittimità ricorrendo, per la prima volta nella storia, all’ap-
plicazione dei controlimiti].
Con l’ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha, dunque, ritenu-
to che il principio di legalità in materia penale, sancito dall’art. 25 Cost., esprime
un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili
dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e
non abbiano in nessun caso portata retroattiva, e che, se questo principio per
effetto della decisione della Corte di giustizia dovesse risultare violato, sarebbe
necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha
autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa con-
sente che quell’ipotesi normativa si realizzi.
Ciò posto, l’ordinanza rileva che la decisione della Corte di giustizia
muove dal presupposto che la prescrizione ha natura processuale, mentre per
l’ordinamento italiano, come per altri ordinamenti europei, essa ha natura
sostanziale, e che su questo aspetto, che non riguarda direttamente le compe-
tenze dell’Unione e le sue norme, non vi è alcuna esigenza di uniformità nel-
l’ambito europeo. Ciascuno Stato perciò dovrebbe essere libero di attribuire alla
prescrizione dei reati natura sostanziale o processuale, in conformità alla sua
tradizione costituzionale.
Inoltre, la regola enunciata dalla decisione in causa Taricco I non risultava
in modo chiaro e immediato dall’art. 325 del TFUE, e non era conoscibile; per-
ciò non era rispettosa del principio di determinatezza posto dall’art. 25 Cost.
Al giudice, secondo la Corte Costituzionale, non possono spettare scelte
basate su discrezionali valutazioni di politica criminale. In particolare, il tempo
necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi
per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice
penale, di regole legali sufficientemente determinate. In caso contrario, il con-
tenuto di queste regole sarebbe deciso da un Tribunale volta per volta, cosa che
è senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25,
secondo comma, Cost. che declina una versione particolarmente rigida nella
materia penale.
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